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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21159/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna sostenendo: 1) carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo (la Corte di appello avrebbe ritenuto il dolo nella forma eventuale mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto dolo specifico); 2) erronea applicazione della norma penale in materia di confisca obbligatoria per equivalente (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che la confisca per equivalente avrebbe dovuto riguardare prioritariamente la persona giuridica che ha conseguito il profitto e che la responsabilità della persona fisica potesse operare solo se la persona giuridica non disponesse di patrimonio aggredibile; 3) carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca e alla mancata verifica della possibilità di confisca diretta nei confronti della società; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (obbligatorietà della confisca per equivalente) per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 7/2025 relativa all'art. 2641 c.c.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso (lo ha qualificato in parte infondato e in parte inammissibile) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile; la Corte ha confermato che, nel caso di specie, le decisioni di primo e secondo grado formano un corpo argomentativo unitario (c.d. "doppia conforme") e che la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'intenzione dolosa almeno nella forma eventuale. I motivi relativi alla confisca (secondo e terzo) sono stati ritenuti infondati: la disposizione sul sequestro/confisca per equivalente (art. 12-bis, oggi art. 87 d.lgs. n. 173/2024) prevede la confisca per equivalente quando risulti impossibile eseguire la confisca diretta e i giudici di merito hanno già disposto la confisca diretta sulle somme reperite, con la confisca per equivalente in subordine. La questione di costituzionalità dell'art. 12-bis è stata ritenuta inammissibile/irrilevante in Cassazione: sollevata per la prima volta in sede di ricorso in cassazione e, inoltre, la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Consulta su art. 2641 c.c. (beni strumentali) non sia sovrapponibile alla confisca del profitto tributario, poiché la confisca del profitto ha natura ripristinatoria e non assolve a funzione punitiva tale da imporre, per ciò, un regime di proporzionalità identico a quello sancito dalla Consulta per i beni strumentali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti richiede il dolo generico (consapevolezza della fittizietà degli elementi passivi, ovvero l'accettazione dell'eventualità) e il dolo specifico di evasione; tale dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma invocata per la responsabilità penale connessa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi soggettivi (almeno dolo eventuale) e oggettivi del reato.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173 del 2024)

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato e la possibilità di confisca per equivalente quando non sia possibile eseguire la confisca diretta; la Cassazione interpreta la norma come obbligatoria e applicabile in subordine alla confisca diretta, e non come incostituzionalmente in contrasto con il principio di proporzionalità nella misura in cui la confisca del profitto ha natura ripristinatoria.

  • art. 2641 cod. civ.

    Norma relativa alla confisca dei beni utilizzati per commettere reati societari (beni strumentali). La Corte costituzionale (sent. n. 7/2025) ha ritenuto la confisca obbligatoria dei beni strumentali normativa di natura punitiva e l'ha sottoposta al principio di proporzionalità; la Cassazione osserva comunque che tale pronuncia non è sovrapponibile alla confisca del profitto tributario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo processuale invocato per la statuizione sulle spese processuali: la Cassazione condanna la ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa per contestare la obbligatorietà della confisca per equivalente in ragione del principio di proporzionalità e della garanzia della responsabilità penale personale; la Corte ha ritenuto la doglianza non imponibile nel caso del profitto tributario, ritenendo che la confisca del profitto non abbia la stessa natura punitiva dei beni strumentali.

  • principi europei (Corte EDU, sentenza Episcopo e Bassani c. Italia 19/12/2024) e riferimenti a CDFUE

    Richiami giurisprudenziali usati nella disamina sulla natura ripristinatoria della confisca del profitto; la Cassazione li considera coerenti con la distinzione fra confisca del profitto (ripristinatoria) e confisca dei beni strumentali (punitiva).

Massime di principio

  • In reati tributari con fatture inesistenti, il dolo richiesto può essere valutato come dolo generico o dolo specifico di evasione e il dolo eventuale è compatibile con il dolo specifico: il giudice può ritenere integrato il dolo anche quando emerga un atteggiamento di indifferenza consapevole.
  • La confisca del profitto del reato ha funzione essenzialmente ripristinatoria (recupero del vantaggio illecito) e la confisca per equivalente è prevista dalla legge quando non sia possibile eseguire la confisca diretta; l'accertamento sulla possibilità di esecuzione diretta spesso riguarda la fase esecutiva piuttosto che la decisione di merito.
  • Le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili: se il giudizio di appello si conforma e integra quello di primo grado ("doppia conforme"), le sentenze possono essere lette congiuntamente come unico corpo motivazionale.
  • Per prospettare con successo una questione costituzionale sulla obbligatorietà della confisca per equivalente è necessario: a) sollevare la questione tempestivamente nelle fasi processuali opportune; b) dimostrare la sovrapponibilità della fattispecie con i precedenti della Consulta (es. beni strumentali) e la violazione concreta dei principi di proporzionalità; semplici richiami generici o analogie non sono sufficienti.
  • Le problematiche relative all'esecuzione della confisca (chi è direttamente aggredibile, ordine di esecuzione tra persona giuridica e fisica, etc.) sono prevalentemente questioni esecutive e non sempre decisionali in sede di merito; molte delle verifiche richieste dalla difesa possono essere effettuate nella fase di esecuzione.

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