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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17635/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile Alampi ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva assolto l'imputata perché il fatto non è più previsto come reato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede). Ha sostenuto che l'esposizione alla pubblica fede dipende non dalla natura pubblica o privata del luogo, ma dalla mancanza di sorveglianza e dalla facile accessibilità che determinano l'affidamento del proprietario all'altrui rispetto. Con un secondo motivo ha contestato l'inammissibilità dei motivi di appello relativi all'utilizzabilità dei file video dell'impianto di videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza afferma che l'aggravante per esposizione alla pubblica fede si fonda sull'effettiva esposizione del bene alla pubblica fede e non sulla mera natura pubblica o privata del luogo: è rilevante la libera accessibilità e l'impossibilità di una custodia continua che determini l'affidamento alla buona fede altrui. Nel caso di specie l'autovettura era parcheggiata in un cortile condominiale recintato, accessibile solo ai condomini mediante telecomando, per cui non sussisteva esposizione alla pubblica fede. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse del ricorrente. Per effetto del rigetto, la vicenda rimane con la derubricazione/assoluzione decisa dalla Corte d'Appello (il fatto non è più previsto come reato nella formulazione contestata). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 cod. pen. (aggravante)

    L'aggravante per l'esposizione alla pubblica fede si applica quando il bene è collocato in condizione di affidamento alla pubblica fede, ovvero liberamente accessibile e non custodito, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del luogo

  • art. 2 n. 1 lett. I) d.lvo 15/1/2016 n. 7

    Riferita alla novella che ha depenalizzato talune ipotesi di danneggiamento; la derubricazione qui contestata consegue all'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. Sez. 2 n. 29171 del 08/09/2020 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente che esclude l'aggravante quando il luogo, pur privato, è sottoposto a continua sorveglianza e l'accesso è riservato a soggetti muniti di pass, non determinando affidamento alla pubblica fede

  • Cass. Sez. 4 n. 5778 del 12/11/2020 (giurisprudenza richiamata)

    Conferma che l'aggravante si fonda sulla libera accessibilità e sull'assenza di custodia continua che importi affidamento alla buona fede altrui

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede va valutata sulla base dell'effettiva accessibilità del bene e della possibilità di una custodia continua, non sulla sola natura pubblica o privata del luogo.
  • Un bene collocato in un'area privata ma liberamente accessibile a estranei e priva di sorveglianza può integrare l'esposizione alla pubblica fede; viceversa, aree recintate e accessibili solo a soggetti autorizzati (es. condomini con telecomando) generalmente escludono l'affidamento alla pubblica fede.
  • La derubricazione o la depenalizzazione conseguente all'esclusione dell'aggravante è possibile quando la specifica fattispecie sia stata depenalizzata dalla normativa vigente.
  • La contestazione sull'utilizzabilità di prove (es. file video) può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse se la questione non ha incidenza sull'esito favorevole per il ricorrente.
  • In sede di impugnazione è fondamentale documentare l'effettiva condizione di accessibilità e sorveglianza del luogo in cui si trovava il bene (prove fotografiche, planimetrie, dichiarazioni), perché è questo l'elemento decisivo per la sussistenza dell'aggravante.

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