Ordinanza n. 1946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento prefettizio interdittivo e il provvedimento comunale conseguente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Calabria deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione dell’ordinanza d’appello, l’insufficienza del nucleo motivazionale dell’ordinanza impugnata e l’illegittimità del provvedimento prefettizio, contestando l’inferenza del pericolo di infiltrazione mafiosa dagli elementi relazionali valorizzati dalla Prefettura. È stato inoltre contestato il provvedimento comunale impugnato in primo grado, in quanto fondato sugli effetti interdittivi del provvedimento prefettizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che l’ordinanza del TAR contenesse un nucleo motivazionale sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione e a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta nei due gradi cautelari evidenziava plurimi e coerenti elementi relazionali, dai quali il provvedimento prefettizio aveva desunto, in conformità al parametro normativo applicabile, l’esistenza del pericolo infiltrativo. Le medesime conclusioni sono state estese al provvedimento comunale, in ragione del rapporto di presupposizione che lo collegava agli effetti interdittivi. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ordinanza impugnata è assistita da motivazione sufficiente quando contiene un nucleo motivazionale dal quale siano evincibili le ragioni della decisione, in misura tale da consentire l’esercizio del diritto di difesa.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto, nella valutazione prefettizia, da plurimi e coerenti elementi relazionali, purché l’inferenza sia conforme al parametro normativo che disciplina l’esercizio del potere interdittivo.
- Nel giudizio cautelare, la presenza di plurimi e coerenti elementi relazionali idonei a sostenere l’inferenza prefettizia del pericolo infiltrativo esclude, allo stato della cognizione sommaria, apprezzabili profili di fondatezza dell’appello.
- Il provvedimento comunale fondato sugli effetti interdittivi dell’informazione prefettizia conserva, in sede cautelare, la medesima sorte del provvedimento prefettizio presupposto, in ragione del rapporto di presupposizione che li collega.
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