Sentenza n. 7917/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del diniego delle misure di accoglienza di cui al provvedimento della Prefettura di Roma del 31/07/2025, in pari data notificato a mezzo avviso telematico; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Roma di inserimento in una struttura di accoglienza, motivato dalla situazione emergenziale, dalla limitata disponibilità di posti e dall'assenza di condizioni di vulnerabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che, pur inserendola nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza, aveva sostanzialmente negato l'inserimento in una struttura. Ha dedotto: violazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE, nonché dei principi di dignità umana e del divieto di trattamenti inumani o degradanti; illegittimità del diniego fondato sull'indisponibilità di posti; omessa attivazione di soluzioni alternative o provvisorie, anche su base interprovinciale; omessa considerazione della condizione personale e della vulnerabilità; mancata previsione di misure alternative di sostegno economico; violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione per disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti asilo. Nelle more, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha inserito la ricorrente presso il CAS Frascati.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'inserimento nel CAS è stato disposto esclusivamente in esecuzione dell'ordinanza cautelare e ha natura interinale e provvisoria. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il provvedimento impugnato. Secondo il Collegio, l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie. Verificati i requisiti di legge, l'Amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 142/2015. L'indisponibilità temporanea di posti non può quindi tradursi in un diniego, neppure temporaneo; l'inserimento in lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo; le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell'accoglienza. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'avvenuta accoglienza in fase cautelare. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi in euro 991,90 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015
L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale è immediato; accertati i requisiti di legge, l'Amministrazione deve disporre l'accoglienza nelle strutture previste dagli artt. 9 e 11 e non può negarla per carenza di posti.
art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE
La disciplina europea è richiamata a sostegno dell'obbligo di garantire condizioni di accoglienza e di vita dignitose anche quando le strutture ordinarie siano indisponibili.
artt. 2, lett. g), e 17 direttiva 2013/33/UE
Le disposizioni sono state invocate con riferimento alla necessità di prevedere, in via subordinata, misure alternative di sostegno in caso di indisponibilità delle strutture.
art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il principio di dignità umana è stato invocato quale parametro della legittimità delle misure di accoglienza.
art. 3 CEDU
Il divieto di trattamenti inumani o degradanti è stato invocato contro il diniego integrale dell'accoglienza.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza è stato invocato per denunciare una disparità di trattamento tra richiedenti asilo.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il divieto di discriminazione è stato invocato contro la disparità di trattamento dedotta dalla ricorrente.
art. 14 CEDU
Il divieto di discriminazione è stato richiamato quale parametro convenzionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la temporanea carenza di posti nelle strutture ordinarie.
- Quando le strutture ordinarie non dispongono di posti, l'Amministrazione deve individuare modalità organizzative idonee a garantire comunque l'accoglienza; la carenza di posti può incidere sulle modalità di attuazione, ma non giustificare il diniego dell'accoglienza.
- L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa, senza effettiva assegnazione a una struttura o ad altra misura idonea, costituisce un atto meramente interlocutorio e non soddisfa l'obbligo legale di accoglienza.
- L'accoglienza disposta dall'Amministrazione in esecuzione di un'ordinanza cautelare non determina la cessazione della materia del contendere quando abbia natura interinale e provvisoria, essendo destinata a venir meno in caso di esito favorevole dell'Amministrazione nel giudizio di merito.
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