Sentenza n. 1141/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4692/2024, depositata e resa pubblica il 19 novembre 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14336/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta Docente, di importo annuo pari a 500 euro, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'assegnazione di 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'attivazione dei poteri di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, al pagamento delle spettanze dovute, comprensive di interessi e rivalutazione secondo il titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre stabilito una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato, ordinando all'amministrazione l'adempimento e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; comprende anche il potere di fissare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata quale misura coercitiva indiretta per assicurare l'attuazione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71 richiamati dalla sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione legittimano il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, il cui incarico costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata, per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine per l'adempimento spontaneo.
- L'attivazione del commissario ad acta, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, presuppone la sollecitazione della parte interessata.
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