Sentenza n. 10606/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: - della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022, adottata dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, Ufficio Supporto, Affari generali e legali, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e relativo allegato A; - di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato, ma di contenuto allo stato ignoto, incluse: le deliberazioni del Direttore Generale della ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA n. 1493 del 22.8.2019 e n. 2110 del 14.11.2022; le deliberazioni del Direttore Generale della ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI n. 373 del 13.8.2019 e n. 1601 del 14.11.2022; le deliberazioni del Direttore Generale della ASL 03 PESCARA n. 1043 del 22.8.2019 e n. 1708 del 14.11.2022; le deliberazioni del Direttore Generale della ASL 04 TERAMO n. 1513 del 22.8.2019 e n. 1994 del 14.11.2022, unitamente a tutti gli allegati alle citate determine; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR; - nonché, “ove occorrer possa”: - della comunicazione resa con PEC del 10.11.2022 dal Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo, “di contenuto allo stato sconosciuto”; - della determinazione direttoriale DPF/105 del 28.10.2022, con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l'attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, “di contenuto allo stato sconosciuto”; - di ogni atto, comunque denominato, predisposto dalla suddetta commissione nel corso dei lavori svolti a seguito del relativo insediamento, avvenuto in data 10.11.2022 giusta convocazione con nota RA/047860/DPF dell’8.11.2022; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5.8.2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali di riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativi atti presupposti, compresi il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida attuative
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo e gli atti presupposti con cui è stato determinato e ripartito tra le imprese fornitrici il payback relativo al superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023, pagando il 48% della somma risultante dai provvedimenti di ripiano, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur rilevando che la disposizione applicata qualifica testualmente l'effetto del pagamento ridotto come cessazione della materia del contendere, il Collegio ha ritenuto che, sul piano processuale, si configurasse più propriamente una sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito dalla ricorrente, ossia la definizione della propria posizione mediante pagamento del payback in misura ridotta, è diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, consistente nell'eliminazione dei provvedimenti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della decisione in rito.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 34/2023
cessazione della materia del contendere
La facoltà di definire la posizione debitoria mediante pagamento del payback in misura ridotta comporta il venir meno della controversia; processualmente, tuttavia, il giudice ha qualificato tale effetto come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il risultato conseguito è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al collegio di rilevare d'ufficio la questione decisiva e di sottoporla al contraddittorio delle parti in udienza.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, il ricorrente consegue un risultato sostanziale diverso dall'eliminazione dell'atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se la disciplina sostanziale qualifica l'effetto come cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata di una posizione debitoria mediante pagamento ridotto del payback sui dispositivi medici fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto all'annullamento dei provvedimenti di ripiano, perché il pagamento definisce la posizione del debitore senza eliminare gli atti impugnati.
- La qualificazione legislativa della vicenda come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di ricondurre l'effetto, sul piano processuale, all'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando il bene della vita conseguito non coincide con quello oggetto della domanda giudiziale.
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