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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter legge 26/7/1975 n.354 e ha rigettato le richieste di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà (artt. 47 e 48 ord. pen.). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che avesse commesso fatti penalmente rilevanti dopo la presentazione dell'istanza (sostegno basato su possesso per uso personale e una presunta denuncia per furto), avrebbe valorizzato osservazioni riferite al passato come attuali, e avrebbe omesso di considerare elementi favorevoli quali l'informativa dei Carabinieri (assenza di frequentazione di ambienti devianti) e la sua partecipazione al progetto "Telemaco".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica svolta dal Tribunale, avendo l'UEPE rilevato il mancato esito positivo dei percorsi di sostegno: rifiuto del programma di accertamento uso sostanze, sfiducia verso le istituzioni, affermazioni di interesse per guadagni facili, chiusura verso interventi (rifiuto visita dell'immobile, non disponibilità a supporti), plurime segnalazioni amministrative per uso di stupefacenti (13/01/2017 e 22/12/2018) e denuncia per furto aggravato (31/12/2018). La generica partecipazione al progetto "Telemaco" (con indennità mensile di 600 euro) non è stata ritenuta indice sufficiente di reale volontà di cambiamento; il funzionario UEPE ha inoltre concluso per l'impossibilità di predisporre un serio progetto risocializzante. Per tali ragioni non sussistevano i presupposti per le misure alternative richieste. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Prevede la possibilità della detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione in carcere; la sua applicazione richiede una prognosi favorevole di reinserimento sociale basata sull'osservazione della personalità e su elementi istruttori

  • Ordinamento penitenziario

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale (art.47) e la semilibertà (art.48); entrambe le misure richiedono valutazioni prognostiche positive, risultati del trattamento e condizioni concrete per un graduale reinserimento

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che non sussistano elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le misure alternative alla detenzione richiedono una prognosi ragionevole di reinserimento sociale fondata su elementi oggettivi: reato commesso, precedenti, pendenti, informative di polizia e, in pari grado di rilievo, la relazione socio-familiare e i risultati dell'UEPE.
  • La partecipazione a programmi trattamentali deve essere reale e significativa; la mera adesione formale o la partecipazione motivata solo da un'indennità economica non dimostra necessariamente una volontà concreta di cambiamento.
  • Il rifiuto o la scarsa collaborazione rispetto a percorsi di trattamento (es. opposizione ad accertamenti su uso di stupefacenti, rifiuto di visite domiciliari, mancata disponibilità a supporti) costituiscono un elemento fortemente negativo nella valutazione per le misure alternative.
  • Segnalazioni amministrative e denunce pregresse, se ricorrenti e coerenti con il profilo comportamentale, possono incidere sulla valutazione della meritevolezza per l'accesso a misure alternative anche se singoli episodi non equivalgono automaticamente a nuova condanna.
  • Per la semilibertà è richiesta, oltre al trattamento individualizzato positivo, l'esistenza di condizioni concrete per un graduale reinserimento (es. proposta lavorativa seria); l'assenza di una proposta credibile è elemento ostativo.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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