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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza a firma del responsabile Settore Tecnico 17/2/2017, n. 343/UT (prot. n. 3687), notificata il successivo 27/2, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie realizzate nell’immobile sito in via Arziglia n. 35; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso, e segnatamente: a) della “proposta di adozione del provvedimento finale in data 13/2/2017” (non conosciuta); b) della relazione di sopralluogo 15/2/2017, prot. n. 3456 (non conosciuta).

Giustizia amministrativa201700284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un ampliamento edilizio e di una tettoia, con avvertimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione n. 343/UT del 17 febbraio 2017, relativa a un ampliamento del fabbricato al piano terra e a una pensilina o tettoia in legno e ferro, deducendo undici motivi. Hanno contestato, anzitutto, la qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, sostenendo il rispetto del limite del 20% della volumetria preesistente e l'erroneo mancato computo del volume del piano parzialmente interrato. Hanno lamentato difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità e mancata considerazione del pregiudizio che la demolizione avrebbe arrecato alla stabilità delle parti legittime dell'edificio. Hanno inoltre dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l'omessa valutazione delle osservazioni difensive, l'assenza di una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale alla demolizione, l'incompletezza dell'istruttoria e l'incertezza sulla disciplina paesaggistica applicabile. È stata contestata anche l'applicazione della sanzione demolitoria a opere asseritamente realizzate anteriormente al d.lgs. n. 42/2004, l'omessa acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio, l'illegittimità dell'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area pertinenziale, la mancata notifica dell'ordinanza a uno dei nudi proprietari e l'impossibilità per un altro ricorrente, nudo proprietario e all'epoca titolare di una posizione dominicale limitata, di adempiere all'ordine. Infine, hanno contestato la sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza, ritenendola non applicabile retroattivamente e comunque incompatibile con la natura delle opere. Nel corso del giudizio hanno chiesto ulteriori rinvii in attesa della definizione di nuove istanze di sanatoria edilizia e di compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di ulteriore rinvio, rilevando che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio soltanto in casi eccezionali e che la controversia risaliva a circa tredici anni, dopo due interruzioni e tre rinvii. Un ulteriore differimento avrebbe potuto consentire il rinvio sine die della decisione, in contrasto con la ragionevole durata del processo. Nel merito, il ricorso è stato integralmente respinto. Il Collegio ha affermato che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità successiva all'ordine di demolizione non caduca l'ingiunzione, determinando al più una temporanea quiescenza della sua esecutività; la successiva riedizione del potere da parte del Comune aveva comunque rinnovato l'ordine e reso impugnabile l'atto. Le censure sulla partecipazione procedimentale sono state respinte perché i ricorrenti conoscevano le contestazioni sin dal 2012 e avevano già interloquito nel procedimento repressivo e in quello di sanatoria. Sono state respinte anche le doglianze motivazionali: l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato, non richiede una motivazione rafforzata né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, e il decorso del tempo non consolida un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso. La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria è stata ritenuta questione della fase esecutiva e comunque subordinata alla prova dell'oggettiva impossibilità di demolire senza compromettere la stabilità dell'intero edificio; la relazione tecnica prodotta dimostrava soltanto una possibile incidenza sulla parte legittima, non un'impossibilità assoluta. È stata ritenuta corretta la valutazione complessiva e non atomistica delle opere. Quanto all'acquisizione gratuita, il TAR ha richiamato la natura automatica della conseguenza dell'inottemperanza protrattasi oltre il termine di novanta giorni. Il proprietario non autore materiale dell'abuso deve dimostrare, oltre alla propria estraneità, di essersi concretamente attivato per ottenere il ripristino; tale prova non era stata fornita. La mancata notifica a un comproprietario non incide sulla validità dell'ordinanza nei confronti dei destinatari, ma ne determina eventualmente l'inefficacia limitatamente al soggetto non notificato. Le opere sono state ritenute incompatibili con una ristrutturazione edilizia leggera o con una pertinenza urbanistica, trattandosi di un ampliamento volumetrico e di una tettoia di circa otto metri quadrati, stabilmente ancorata e idonea ad alterare sagoma e superficie. In area vincolata, la demolizione opera senza deroghe per opere abusive prive di autorizzazione paesaggistica, anche se non soggette a permesso di costruire. I ricorrenti non hanno provato la realizzazione delle opere anteriormente al d.lgs. n. 42/2004; in ogni caso, la disciplina applicabile all'istanza paesaggistica è quella vigente al momento della sua decisione, secondo il principio tempus regit actum. Il parere della Commissione locale per il paesaggio è stato ritenuto superfluo, poiché l'atto riguardava esclusivamente la difformità urbanistico-edilizia e non implicava valutazioni discrezionali di compatibilità paesaggistica. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio

    Il rinvio della trattazione è ammesso restrittivamente, soltanto in presenza di casi eccezionali; la disposizione tutela anche la ragionevole durata del processo.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità dopo l'ordine di demolizione non caduca l'ingiunzione, ma ne determina una temporanea quiescenza fino alla decisione sull'istanza e all'eventuale formazione del diniego tacito.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni comporta, salvo i casi previsti dalla legge, l'acquisizione del bene abusivo e dell'area di sedime al patrimonio comunale.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione presuppone la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di demolire le parti abusive senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio; la relativa valutazione appartiene alla fase esecutiva.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    La sanatoria paesaggistica non è applicabile alle opere che comportano nuova volumetria o aumento di superfici nei casi esclusi dalla disciplina; una tettoia stabile e non meramente pertinenziale non beneficia della sanatoria.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    La disciplina paesaggistica applicabile all'istanza di compatibilità, anche se riferita a opere risalenti nel tempo, è quella vigente al momento dell'adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum.

  • art. 9, comma 1, l.r. Liguria n. 13/2014

    Il parere della Commissione locale per il paesaggio non è necessario quando l'atto repressivo riguarda esclusivamente la conformità urbanistico-edilizia e non richiede una valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, quale atto vincolato, non richiede una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con l'interesse privato alla conservazione dell'opera.

  • artt. 7 ss. l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative non possono essere utilmente invocate quando il destinatario conosceva da tempo l'abuso e aveva già partecipato ai procedimenti repressivo e di sanatoria relativi alle medesime opere.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità dopo l'ordine di demolizione non determina la caducazione o l'inefficacia sopravvenuta dell'ingiunzione, ma soltanto una temporanea quiescenza della sua esecutività per il tempo necessario alla definizione dell'istanza; decorso tale termine, l'ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ingiunzione, salvo che l'amministrazione proceda comunque a una riedizione del potere.
  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e non richiede, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto e attuale o una comparazione con l'interesse privato; l'abusività permanente dell'opera esclude un affidamento tutelabile alla sua conservazione.
  • La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria costituisce una possibilità della fase esecutiva e presuppone la prova dell'oggettiva impossibilità di demolire le parti abusive senza compromettere la stabilità dell'intero edificio; la mera incidenza della demolizione sulla parte legittima non è sufficiente.
  • Il proprietario non autore materiale dell'abuso, per sottrarsi all'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza, deve dimostrare sia la propria estraneità alla realizzazione sia di essersi concretamente attivato, dopo la notifica dell'ordine, per ottenere dal responsabile il ripristino dello stato dei luoghi.
  • La mancata notifica dell'ordine di demolizione a uno dei comproprietari non comporta l'illegittimità dell'ordinanza nei confronti dei destinatari notificati, ma ne limita l'efficacia nei confronti del soggetto non raggiunto dalla notifica, che può impugnare autonomamente l'atto dalla piena conoscenza.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione abusiva di opere che comportano aumento di superficie o volumetria è soggetta alla demolizione anche quando l'intervento non avrebbe richiesto permesso di costruire; la qualificazione dell'opera come nuova costruzione o ristrutturazione non consente di derogare alla sanzione ripristinatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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