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Ordinanza

Ordinanza n. 4929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione I, n. 781/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 781/2026. Prima dell’esame dei motivi d’appello, il Consiglio di Stato ha rilevato un vizio nella notificazione dell’impugnazione: l’appello era stato notificato presso il domicilio digitale dei difensori inizialmente indicati nel giudizio di primo grado, ma il mandato conferito a tali difensori era stato revocato il 20 ottobre 2025. Nella sentenza appellata, non notificata, risultava invece indicato quale domiciliatario soltanto altro difensore. La questione decisiva ha riguardato, quindi, la validità della notificazione dell’appello e la necessità della sua rinnovazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto nulla, ai sensi dell’art. 93 c.p.a., la notificazione dell’appello effettuata presso i difensori il cui mandato era stato revocato. Applicando l’art. 44 c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Non è stato deciso il merito dell’appello; è stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 26 novembre 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.a.

    La notificazione dell’appello effettuata presso difensori ai quali era stato revocato il mandato è nulla.

  • art. 44 c.p.a.

    In presenza della nullità della notificazione, deve essere disposta la rinnovazione entro il termine assegnato dal giudice; nel caso concreto il termine è stato fissato in venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La pronuncia è richiamata quale parametro della disciplina applicata dall’art. 44 c.p.a. in tema di rinnovazione della notificazione.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Norme richiamate nell’ordinanza, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte appellata.

Massime di principio

  • La notificazione dell’appello presso il domicilio digitale di difensori il cui mandato sia stato revocato è nulla ai sensi dell’art. 93 c.p.a., quando dagli atti del giudizio risulti che il difensore legittimato a ricevere le notificazioni è un altro.
  • La nullità della notificazione dell’appello non comporta automaticamente la definizione del giudizio: il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine assegnato ai sensi dell’art. 44 c.p.a., prima di procedere all’esame del merito.
  • Quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata e nella stessa risulti indicato un domiciliatario diverso dai difensori originariamente costituiti, la notificazione dell’appello deve essere indirizzata al domiciliatario risultante dalla sentenza o comunque al difensore legittimato secondo gli atti processuali aggiornati.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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