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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40335/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità connesse alla notifica: (1) omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'Appello a uno dei due difensori (Avv. Flavio Lamberti) nominati insieme all'altro difensore, con conseguente privazione della facoltà di chiedere la partecipazione all'udienza; (2) tardiva notifica della citazione con fissazione dell'udienza all'imputato, in termini tali da non consentirgli di chiedere in tempo la partecipazione all'udienza nel periodo emergenziale pandemico

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti erano tardivi. Ha ritenuto che entrambe le nullità (omessa notifica all'avvocato e tardiva citazione all'imputato rispetto al termine di comparizione) costituiscono nullità di regime intermedio o generale che dovevano essere eccepite prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, ai sensi degli precedenti di legittimità e degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; nel giudizio cartolare d'appello in regime emergenziale la prima difesa scritta equivale alla discussione orale e quindi le eccezioni dovevano essere sollevate nella prima difesa scritta. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 599 cod. proc. pen.

    norma citata in relazione alle nullità connesse alla notifica degli atti processuali; la decisione richiama la necessità di tempestiva eccezione delle nullità relative all'intervento difensivo

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    richiamata in tema di notificazioni e comunicazioni alle parti e ai difensori; la mancata notifica a uno dei difensori è rilevante ma deve essere tempestivamente dedotta

  • art. 179 cod. proc. pen.

    riguarda le notificazioni alle parti e ai difensori; utilizzata per valutare la regolarità delle comunicazioni di fissazione d'udienza

  • art. 23-bis, D.L. 28/10/2020, n.137

    norme emergenziali citate per la disciplina delle udienze e notificazioni in periodo pandemico; il giudice ha ricondotto l'efficacia delle difese scritte all'equivalenza con la discussione orale nel giudizio cartolare

  • art. 23 co. 8, D.L. n.137/2020

    richiamato come riferimento alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto nel periodo emergenziale

  • art. 8, D.L. 198/2022

    ulteriore norma emergenziale richiamata relativa alle modalità di trattazione con contraddittorio scritto; contribuisce all'assunto che la prima difesa scritta sostituisce la discussione orale

  • art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

    stabilisce il termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato in appello; la sua violazione integra una nullità sull'intervento dell'imputato, rilevabile entro i termini previsti

  • art. 180 cod. proc. pen.

    fissa i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità relative all'intervento delle parti; la Corte ha richiamato tale principio per dichiarare tardive le eccezioni

  • art. 182 cod. proc. pen.

    prevede l'eccezione delle nullità nella prima difesa; la Corte ha ritenuto che le nullità dedotte andassero eccepite ex art. 182 prima della pronuncia della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nullità relative alla notifica dell'avviso d'udienza a uno dei difensori nominati insieme sono di regime intermedio e vanno eccepite prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado; se non sollevate in tempo, diventano inammissibili in cassazione
  • La mancata osservanza del termine di comparizione (venti giorni ex art. 601 c.3) costituisce una nullità relativa all'intervento dell'imputato che deve essere dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.; la mancata deduzione rende la questione inammissibile in cassazione
  • Nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare durante il periodo emergenziale, la prima difesa scritta ha valore equivalente alla discussione orale: tutte le eccezioni processuali devono essere sollevate nella prima difesa scritta
  • Se il pubblico ministero riconosce la fondatezza delle censure, ciò non elimina il requisito temporale per la deducibilità delle nullità; la tempestività dell'eccezione è dirimente
  • Prassi consigliata: verificare immediatamente la regolarità delle notifiche e, in caso di omissioni o ritardi, sollevare l'eccezione nella prima difesa scritta o prima della deliberazione della sentenza nel grado interessato per preservare il diritto alla impugnazione

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