Sentenza n. 2164/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 del 30.12.25 e 18.2.26 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 29h settimanali in ragione della frequenza a scuola di 29h settimanali; 2) GLO del 29/10/2025; 3) GLO del 18.02.26 se ed in quanto lesivo; 4) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Provinciale hanno assegnato per l’anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 29 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’ anno 2025/2026 per 29 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 29 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI dell'anno scolastico 2025/2026, verbali del GLO e atti di assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno, a fronte della necessità di copertura dell'orario scolastico frequentato dal minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'assegnazione al minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, di sole 18 ore settimanali di sostegno, nonostante la frequenza scolastica e le risultanze del GLO evidenziassero la necessità di un supporto maggiore e continuativo. Ha dedotto la violazione della normativa sull'inclusione scolastica e sul diritto al sostegno, nonché l'illegittimità del PEI per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle valutazioni del GLO e alla relazione informativa del plesso. Il ricorso ha inoltre evidenziato la mancata attivazione, da parte dell'istituzione scolastica, della procedura per la richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il PEI nella parte relativa all'insufficiente quantificazione delle ore di sostegno. Ha accertato il diritto del minore a essere assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito dal GLO del 18 febbraio 2026, imponendo all'amministrazione l'attribuzione del numero di ore ivi quantificato. Il Collegio ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, poiché confermava 18 ore benché il GLO e la relazione scolastica attestassero la necessità di un sostegno maggiore e continuativo. Ha inoltre rilevato che non risultava provata la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga all'organico di diritto. Il diritto al sostegno scolastico, quale strumento di attuazione del diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione, non può essere limitato per carenze finanziarie o organizzative; l'amministrazione deve adeguare le risorse alle esigenze individuali accertate nel PEI e dal GLO. Il provvedimento deve essere eseguito entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione; in caso di inerzia è stato nominato un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni stabilite in favore della persona con disabilità è correlato alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo.
La disposizione collega la condizione di disabilità all'obbligo pubblico di predisporre i sostegni necessari; il sostegno intensivo ricorre quando la compromissione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati quale fondamento del diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno, da assicurare in relazione alle esigenze individuali dell'alunno.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve essere elaborato dal GLO sulla base della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento, individuando obiettivi, strategie e risorse coerenti con le esigenze dell'alunno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
Il sistema consente l'assegnazione di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto, sulla base delle esigenze concretamente rilevate; il dirigente scolastico deve tempestivamente richiedere le risorse necessarie.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di impartire le misure necessarie a garantire l'effettività della tutela, imponendo all'amministrazione gli adempimenti conseguenti alla pronuncia.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il diritto dell'alunno con disabilità all'assegnazione delle ore di sostegno necessarie per la frequenza e l'inclusione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compresso per mere ragioni di insufficienza finanziaria, carenza di organico o disfunzioni organizzative dell'amministrazione.
- Il PEI deve quantificare e motivare le ore di sostegno sulla base delle esigenze individuali dell'alunno, delle risultanze del GLO, della documentazione sanitaria e funzionale e degli obiettivi del progetto educativo; una quantificazione inferiore alle esigenze accertate è illegittima se non sorretta da una motivazione individualizzata, coerente e verificabile.
- È illegittimo un PEI che assegni un numero di ore di sostegno incongruo rispetto alle valutazioni del GLO e alle evidenze della scuola, quando risulti una motivazione intrinsecamente illogica o contraddittoria circa la necessità di un supporto continuativo.
- Quando le esigenze dell'alunno richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico di diritto, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la procedura per la richiesta di posti di sostegno in deroga; la mancata prova di tale richiesta, a fronte di un fabbisogno di copertura integrale accertato, costituisce profilo di illegittimità dell'azione amministrativa.
- Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma devono essere utilizzate prioritariamente e coerentemente per il progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere distolte per esigenze generiche della classe o dell'istituto, quali la sostituzione di docenti assenti.
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