Sentenza n. 1378/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione del decreto della Prefettura di Pavia recante la revoca del nulla osta notificato in data 12/12/2025 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Pavia recante la revoca del nulla osta, notificato il 12 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto prefettizio di revoca del nulla osta e degli atti connessi. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso depositato era diverso da quello notificato all'Avvocatura distrettuale: i due atti riguardavano una diversa parte ricorrente e un diverso provvedimento. Poiché alla parte resistente non era stato notificato il ricorso effettivamente depositato, è stata dedotta e accertata l'inammissibilità dell'impugnazione. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., all'esito della camera di consiglio cautelare, essendo integro il contraddittorio e risultando esaustivamente trattate le questioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità della revoca del nulla osta. La mancata coincidenza tra il ricorso notificato e quello depositato, riguardanti parti e provvedimenti differenti, equivale alla mancata notificazione alla resistente dell'atto introduttivo effettivamente sottoposto al giudice e impedisce una valida instaurazione del contraddittorio su quella domanda. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
previa sospensione; ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata coincidenza tra il ricorso notificato alla parte resistente e quello depositato in giudizio, quando riguarda parti e provvedimento diversi, determina l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché il ricorso effettivamente depositato non è stato notificato alla resistente.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono già esaustivamente trattate e sono decorsi i termini processuali previsti dall'art. 60 c.p.a.
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