Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13382/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 13.07.2021, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 6.10.2016.

Giustizia amministrativa202113709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato sulla base di una segnalazione per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione del d.lgs. n. 286/1998, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato soltanto su una risalente segnalazione di polizia relativa a violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, non sfociata in alcuna condanna, senza accertare lo sviluppo del procedimento penale né il titolo di reato. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della propria integrazione sociale e lavorativa, dell'affidamento maturato per la permanenza pluriennale in Italia e della circostanza di essere incensurato, nonché la mancata ostensione della documentazione amministrativa richiesta mediante accesso. Nel corso del giudizio ha documentato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con salvezza delle ulteriori valutazioni dell'amministrazione. Il Tribunale ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 implica un'ampia discrezionalità amministrativa e consente di considerare anche denunce, comunicazioni di reato, archiviazioni, assoluzioni o reati estinti, quali possibili indicatori della non piena adesione ai valori della convivenza civile. Tuttavia, quando il diniego si fonda esclusivamente su fatti risalenti e privi di sviluppi penali significativi, l'amministrazione deve svolgere un adeguato approfondimento istruttorio, ricostruire l'effettivo esito della vicenda e formulare una motivazione autonoma, concreta e logicamente coerente sulle ragioni per cui quei fatti risultino ancora ostativi alla cittadinanza. Nel caso concreto il provvedimento si era limitato al richiamo di una segnalazione, senza documentare lo sviluppo della vicenda né svolgere un effettivo apprezzamento del suo disvalore attuale. Il Tribunale ha attribuito ulteriore rilievo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pur sottolineando l'autonomia dei due procedimenti: la medesima vicenda non era stata ritenuta ostativa alla permanenza qualificata, nonostante il relativo procedimento richiedesse una valutazione dell'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza è espressione di un potere altamente discrezionale e presuppone una valutazione complessiva dell'integrazione e dell'irreprensibilità della condotta, anche sotto il profilo del rispetto delle regole della convivenza civile.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Le violazioni oggetto della segnalazione posta a fondamento del diniego; il loro richiamo non è sufficiente, da solo, a giustificare il diniego se non è accompagnato dall'accertamento degli sviluppi della vicenda e da una motivazione sul loro attuale valore ostativo.

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il cui rilascio è stato valorizzato come elemento indicativo del positivo accertamento della permanenza e dell'integrazione del richiedente, pur nell'autonomia rispetto al procedimento di cittadinanza.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Richiede, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, un accertamento sull'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, considerando anche determinate condanne, la durata del soggiorno e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 380 c.p.p.

    Individua i reati le cui eventuali condanne, anche non definitive, rilevano nell'accertamento previsto per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; tra questi il Tribunale richiama il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può valutare anche mere denunce o comunicazioni di reato, archiviazioni, assoluzioni e reati estinti, purché tali elementi siano esaminati come possibili indicatori della condotta complessiva del richiedente e non siano assunti automaticamente come causa ostativa.
  • Quando il diniego della cittadinanza si fonda esclusivamente su fatti risalenti, non seguiti da condanne o da significativi sviluppi penali, l'amministrazione deve verificare l'esito e l'attualità delle vicende, svolgere un adeguato approfondimento istruttorio e motivare specificamente perché esse conservino valore ostativo rispetto all'inserimento nella collettività nazionale.
  • È illegittimo il diniego di cittadinanza che si risolva nel richiamo a una segnalazione o a una denuncia nella sua astratta e asettica storicità, senza un autonomo apprezzamento dei fatti, del loro effettivo disvalore e della loro incidenza attuale sui requisiti di affidabilità morale e civile del richiedente.
  • Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non vincola l'amministrazione nel procedimento di cittadinanza, che resta autonomo; tuttavia, la mancata considerazione della medesima vicenda come ostativa al soggiorno qualificato costituisce un elemento rilevante che deve essere coerentemente valutato nel successivo giudizio sulla cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.