Cassazione Penale, Sentenza n. 32418/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p., ritenendo di non essere stato adeguatamente avvisato, tramite l'ordine di esecuzione, della facoltà di proporre la rescissione entro il termine di 30 giorni; la Corte d'appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile per tardività perché presentata oltre il termine di 30 giorni dalla "conoscenza del procedimento" (dies a quo individuato nel momento dell'arresto/nomina del difensore fiduciario del 7/4/2022), mentre l'istanza era stata inviata telematicamente il 28/01/2023. La difesa ha altresì prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p. rispetto all'art. 24 Cost., per la mancata previsione dell'obbligo di avviso nell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza sia del motivo che della questione di legittimità costituzionale. Ha confermato il principio secondo cui il termine di 30 giorni per proporre la rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non dalla piena conoscenza del contenuto degli atti o della sentenza, facendo proprio l'accertamento del giudice di merito secondo cui il ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento (nomina di difensore fiduciario e dichiarazioni rese all'arresto). Ha rigettato la richiesta di ritenere illegittima l'assenza di un obbligo di avviso nell'ordine di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorre dalla "conoscenza del procedimento" e non dalla piena conoscenza degli atti o del contenuto della sentenza; l'onere probatorio sulla incolpevole mancata conoscenza grava sull'istante
art. 656 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancanza, nell'ordine di esecuzione, dell'avviso sulla facoltà di proporre la rescissione: non sussiste obbligo interpretativo costituzionalmente impiantabile per integrare tale informazione nell'ordine
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale riferita alla fattispecie di droga per la quale il ricorrente era stato condannato; citata quale reato oggetto del procedimento
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale (circostanza aggravante/parte del capo di imputazione) riferita alla fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato
art. 24 Cost.
Parametro costituzionale evocato dalla difesa (diritto alla difesa): la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata alla luce dei precedenti di legittimità
art. 111 Cost.; art. 117 Cost.; art. 6 CEDU
Norme citate nella giurisprudenza relativa alla verifica di compatibilità dell'art. 629-bis con i diritti di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto già risolta in precedenti decisioni la compatibilità della disciplina
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in ordine al regime delle spese/processo e alla determinazione dell'esonero: sulla base di tale orientamento non è stato riconosciuto esonero per il ricorrente
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per proporre la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza del procedimento (non dalla piena conoscenza degli atti o del contenuto della sentenza). Pertanto la nomina di un difensore o altri atti dai quali risulti la conoscenza del procedimento fanno decorrere il termine.
- La prova dell'incolpevole mancata conoscenza del procedimento grava sull'istante: per ottenere la restitutio in termini o evitare la decadenza è necessario dimostrare concretamente di non aver avuto conoscenza del procedimento in modo incolpevole.
- La contestazione costituzionale sulla mancata indicazione, nell'ordine di esecuzione, dell'avviso sulla facoltà di proporre istanza di rescissione è, di regola, manifestamente infondata secondo l'orientamento di legittimità: è difficile ottenere una pronuncia che imponga al giudice o all'ufficio l'obbligo formale di avviso nell'ordine.
- Accesso successivo al fascicolo processuale, traduzioni dell'ordine o indicazioni sui fogli dei diritti in lingua straniera non sono di per sé idonee a sospendere la decorrenza del termine se risulta che il soggetto ha comunque avuto conoscenza del procedimento (es. nominando difensore fiduciario, dichiarando comprensione dell'atto).
- In casi particolarmente complessi è possibile chiedere la restituzione nel termine per esercitare impugnazioni straordinarie; quindi, se vi sono elementi che dimostrano la complessità e l'impossibilità di esercitare tempestivamente la difesa, va valutata l'opportunità di una istanza di restitutio.
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