Cassazione Civile, Ordinanza n. 24158/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di una sentenza civile che, definendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva sia revocato il decreto ingiuntivo opposto sia accertato un diritto di credito a contenuto patrimoniale per prestazioni farmaceutiche rese in convenzione. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, sul presupposto che si trattasse di sentenza di accertamento, non soggetta al principio di alternatività IVA/registro. Nel ricorso per cassazione la parte contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che dal contenuto della sentenza e dall'adempimento medio tempore eseguito risultava che il decreto ingiuntivo opposto non era stato dichiarato esecutivo né poteva esserlo; violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 8 tariffa, per non aver considerato quanto già corrisposto in relazione alla registrazione del decreto ingiuntivo; violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e art. 8, nota II tariffa, deducendo che le prestazioni erano soggette a IVA e che quindi doveva operare l'alternatività con imposta di registro, con tassazione in misura fissa; violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese in presenza di fondatezza dell'impugnazione o comunque di orientamenti giurisprudenziali difformi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi e si elidessero reciprocamente, perché la sentenza impugnata era stata tassata in ragione del suo autonomo contenuto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non già come provvedimento di condanna; la questione della mancata registrazione del decreto ingiuntivo opposto era quindi estranea al decisum. Sul terzo motivo la Corte ha applicato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale scontano l'imposta di registro proporzionale dell'1% ex art. 8, comma 1, lett. c), tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche se concernono corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, non operando il principio di alternatività di cui all'art. 40 del medesimo testo unico; la norma agevolativa di cui alla nota II dell'art. 8, riferita ad altri atti, è di stretta interpretazione. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché la regolazione delle spese era correttamente fondata sul principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere della prova sulla pregressa registrazione del decreto ingiuntivo non era stato assolto; la Corte non accoglie la censura perché reputa la questione estranea alla ratio della tassazione della sentenza di accertamento.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Invocato dalla ricorrente per contestare il trattamento fiscale dell'atto, ma la Corte ritiene non pertinente la doglianza rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza civile.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, tariffa, parte prima, comma 1, lett. c)
È la disposizione applicata dalla Corte: gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti a imposta proporzionale dell'1%.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
La Corte afferma che il principio di alternatività IVA/registro non opera per gli atti giudiziari di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, nota II, tariffa, parte prima
"Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico"
La Corte la qualifica come norma agevolativa di stretta interpretazione, non estensibile agli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come criterio di tassazione degli atti giudiziari in relazione ai loro effetti giuridici.
art. 91 c.p.c.
La Corte conferma la condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 96 c.p.c.
La Corte esclude i presupposti della responsabilità processuale aggravata evocata dall'Agenzia delle Entrate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo correlato al ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale di una sentenza dipende dal suo contenuto ed effetti giuridici: se il provvedimento giudiziale accerta diritti a contenuto patrimoniale, esso è tassato con imposta proporzionale anche quando nel processo originario vi sia stata una domanda di condanna o un decreto ingiuntivo.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica automaticamente a tutti gli atti giudiziari che abbiano ad oggetto prestazioni soggette a IVA; per gli atti di mero accertamento di diritti patrimoniali resta dovuta l'imposta di registro proporzionale prevista dalla tariffa.
- Le norme che prevedono un regime fiscale di favore o di esclusione dall'imposta proporzionale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
- Un motivo di ricorso è inammissibilmente o infondatamente sviluppato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se deduce questioni estranee all'effettivo fondamento della decisione.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza quando il giudice di merito applica correttamente l'orientamento giurisprudenziale consolidato, salvo che ricorrano specifici presupposti per la compensazione o per la responsabilità aggravata.
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