Cassazione Civile, Ordinanza n. 19034/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto intimato per il pagamento di una somma derivante da un mutuo fondiario stipulato nel 1994. I debitori opposti avevano dedotto in primo grado la prescrizione del credito, la nullità del precetto per mancata contestuale notifica del contratto di mutuo e l'usurarietà degli interessi; con successive memorie avevano inoltre contestato la liquidità del credito, la congruità dell'importo richiesto e la validità della clausola sugli interessi di mora, producendo due documenti dattiloscritti datati 31 gennaio 2006 che il giudice di merito aveva ritenuto quietanze attestanti l'avvenuto pagamento delle ultime rate del mutuo. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione, valorizzando tali documenti come quietanze e ritenendo che, per contrastarne l'efficacia, la banca avrebbe dovuto provare errore di fatto o violenza ex art. 2732 c.c.; inoltre aveva ritenuto che il mancato deposito del piano di ammortamento impedisse di provare il credito. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla quietanza, sulla prova e sulla motivazione, sostenendo che i documenti non provenivano dal creditore e non potevano valere come quietanze; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 117 t.u.b. e dei canoni motivazionali, contestando sia l'affermazione della mancata produzione del piano di ammortamento sia l'idea che, in mancanza di tale documento, il credito non fosse dovuto, almeno quanto al capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo limitatamente alla censura relativa al quantum del credito, mentre ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata produzione del piano di ammortamento perché configurava un errore di fatto revocatorio, da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1199 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di quietanza, ma la Corte decide soprattutto che la quietanza, per avere valore probatorio privilegiato, deve provenire dal creditore.
art. 2735 c.c.
Invocato nel ricorso; la Corte ribadisce che il documento può assumere il significato di quietanza solo se proveniente dal creditore.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova del credito e del pagamento.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, senza autonoma statuizione specifica.
art. 2728 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, senza autonoma statuizione specifica.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, senza autonoma statuizione specifica.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte accoglie la censura solo nei limiti in cui il ragionamento della sentenza di merito è giuridicamente errato.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.
art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per la fase di introduzione delle ulteriori difese e produzioni documentali nel giudizio di opposizione.
art. 2732 c.c.
La Corte osserva che la contestazione di una quietanza richiede la prova che il rilascio sia avvenuto per errore di fatto o violenza, ma tale regola presuppone che il documento abbia effettivamente natura di quietanza proveniente dal creditore.
art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
La Corte afferma che, anche in mancanza del piano di ammortamento o di un conteggio specifico degli interessi, il giudice non può limitarsi a negare il credito, dovendo applicare le regole pattuite per individuare almeno il capitale dovuto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore del giudice sull'esistenza di un documento negli atti è qualificato come errore di fatto revocatorio, censurabile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Un documento può valere come quietanza idonea a provare l'adempimento solo se proviene dal creditore e reca una attestazione non equivoca del pagamento; in mancanza di tale provenienza, non opera la speciale efficacia probatoria della quietanza.
- La contestazione della quietanza, una volta accertata la sua natura, richiede la prova del rilascio per errore di fatto o violenza; tale regola non è però applicabile se il documento non è in origine riconducibile al creditore.
- Se il credito azionato deriva da un mutuo e manca il piano di ammortamento o un conteggio analitico, il giudice di merito non può limitarsi a dichiarare non provata la pretesa, ma deve ricostruire il dovuto applicando le pattuizioni contrattuali e, se necessario, disporre consulenza tecnica contabile, almeno per determinare il capitale residuo.
- L'affermazione del giudice secondo cui un documento non è stato prodotto, quando invece esso risulti effettivamente agli atti e non vi sia contrasto sulla sua esistenza, integra errore di fatto revocatorio e va fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
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