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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02901/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Ufficio di ammettere il contribuente alla definizione agevolata di una lite pendente relativa a una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per recuperare omessi versamenti dichiarati per l'anno 2006. Il contribuente aveva impugnato il diniego e la Commissione tributaria regionale aveva accolto il suo appello, ritenendo condonabile la lite e rilevando anche un difetto di motivazione del provvedimento amministrativo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello del contribuente avesse introdotto eccezioni nuove e temi estranei al giudizio; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. per asserito giudicato interno sulla cartella; 3) violazione dell'art. 39, comma 3 e comma 12, del d.l. n. 98/2011, assumendo che la cartella non fosse definibile perché atto di mera riscossione, non impositivo; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque erronea, poiché la CTR aveva affermato che il diniego era privo di motivazione nonostante il contenuto testuale del provvedimento. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha ritenuto infondato, affermando che il principio elaborato dalle Sezioni Unite in tema di definizione agevolata si estende anche alla disciplina dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011: la cartella emessa in sede di controllo automatizzato può integrare una lite definibile quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, senza essere preceduta da avviso di accertamento. Nel caso concreto, non risultava che la cartella fosse stata preceduta da un atto impositivo, sicché la condonabilità era riconosciuta. Conseguentemente sono stati dichiarati assorbiti il primo e il quarto motivo, poiché l'accoglimento della condonabilità rendeva irrilevanti le ulteriori doglianze sulla portata dell'appello e sulla motivazione del diniego. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non colpiva la ratio decidendi della CTR sulla pretesa formazione del giudicato, fondata sul rilievo che l'istanza di definizione era stata presentata prima del deposito della sentenza della CTP, e comunque è stato ritenuto infondato per mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata dall'Agenzia. La Corte ha anche condannato l'Agenzia alle spese, senza applicare il raddoppio del contributo unificato in ragione della sua qualità di amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato come parametro per censurare l'introduzione in appello di eccezioni nuove; la censura è stata però resa irrilevante dall'assorbimento conseguente alla condonabilità della lite.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per sostenere l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per eccepire il giudicato interno sulla cartella, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per mancanza di prova del giudicato.

  • art. 39, comma 3, d.l. n. 98/2011

    Citato nel motivo dell'Agenzia come parte della disciplina del condono/definizione agevolata; la Corte ha risolto la questione alla luce della lettura sistematica della disciplina.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

    Interpretato in continuità con le precedenti discipline di definizione agevolata; la Corte ha ritenuto definibile la lite relativa alla cartella ex art. 36-bis quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è considerata, in presenza dei presupposti indicati, primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale e dunque lite definibile.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che la cartella, se primo e unico atto portato a conoscenza del contribuente, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito della pretesa.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    Usato come criterio interpretativo confermativo della continuità normativa e del principio secondo cui la cartella ex art. 36-bis, se primo atto, è atto impositivo definibile.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla giurisprudenza Sezioni Unite quale criterio di determinazione del valore della controversia nella definizione agevolata.

  • art. 132 c.p.c.

    Citato nel motivo di nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta assorbita o comunque infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente e non sia preceduta da un avviso di accertamento.
  • La qualificazione dell'atto ai fini della condonabilità non dipende solo dalla sua denominazione formale, ma dalla sua funzione sostanziale nel rapporto tributario e dalla circostanza che esso sia l'unico veicolo di comunicazione della pretesa fiscale.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce il giudicato interno deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
  • Il giudicato può essere utilmente opposto solo se il relativo passaggio in giudicato sia effettivamente provato; la mera produzione della sentenza di merito non basta, se non è documentata la sua definitività.
  • Quando una questione assorbente viene decisa in senso favorevole alla parte resistente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono il contrario esito della questione preliminare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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