Sentenza del 18/09/2015 n. 7364 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Motivazione - Mancata allegazione PVC - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata allegazione del PVC non ha determinato l'invalidità dell'avviso di accertamento, perché il documento era già stato portato regolarmente a conoscenza del contribuente e l'avviso forniva comunque informazioni adeguate sulle ragioni della pretesa. Il ricorso è pertanto risultato infondato e la validità dell'atto impositivo è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di conoscibilità dell'avviso di accertamento, poiché il PVC richiamato nell'atto non era stato materialmente allegato. La contestazione riguardava quindi l'asserita violazione dell'obbligo di allegazione e il conseguente pregiudizio al diritto di difesa. La decisione ha però rilevato che il PVC era stato precedentemente notificato o consegnato al contribuente, il quale ne aveva avuto integrale e legale conoscenza. Inoltre, l'avviso di accertamento conteneva elementi sufficienti per comprendere la pretesa tributaria e predisporre una difesa articolata e motivata.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari e conoscenza degli atti richiamati
L'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare effettivamente il diritto di difesa. Tuttavia, l'omessa allegazione materiale di un documento richiamato non comporta automaticamente l'invalidità quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza.
Principio dell'effettività del diritto di difesa
La validità dell'accertamento va valutata anche in concreto: se il contribuente conosce già il contenuto del PVC e l'avviso espone sufficientemente i presupposti della pretesa, non sussiste una lesione effettiva del diritto di difesa.
Onere della prova
La conoscenza precedente e legale del PVC deve risultare da elementi idonei, come una precedente notifica o consegna. L'Amministrazione deve poter dimostrare tale conoscenza, mentre il contribuente deve indicare quale concreta limitazione difensiva sia derivata dalla mancata allegazione.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'accertamento non rende automaticamente nullo o annullabile l'atto se il contribuente lo aveva già ricevuto regolarmente.
- È decisiva la conoscenza effettiva e legale del documento, che deve essere verificabile e dimostrabile, non una mera conoscenza presunta.
- Anche in assenza dell'allegato, l'avviso deve contenere una motivazione sufficientemente chiara e completa da permettere una difesa concreta e articolata.
- Per contestare validamente l'omessa allegazione non basta rilevare il difetto formale: occorre evidenziare quale specifico pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando sia la precedente notifica o consegna del documento sia il contenuto effettivo dell'avviso di accertamento.
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