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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24785/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 12/09/2023 che aveva dichiarato l'esecutività del decreto penale n. 501/2022. Denunciava inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità, sostenendo che il precedente difensore, che aveva depositato il 17/01/2023 atto di rinuncia all'opposizione al decreto penale, era sprovvisto della procura speciale richiesta dall'art. 589 c.p.p., con conseguente invalidità della rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di requisiti formali dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.): con il ricorso per cassazione non è stata depositata la dichiarazione/elezione di domicilio né il mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Pur rilevando l'assenza della procura speciale del difensore rispetto alla rinuncia, la Corte ha deciso l'inammissibilità per le carenze formali e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.p.

    Regola la rinuncia all'opposizione al decreto penale; la Corte rileva che la rinuncia eccepita dal ricorrente era stata depositata dal precedente difensore senza procura speciale, ma non ha risolto la questione sul merito poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni formali diverse.

  • art. 461 c.p.p.

    Richiamato come riferimento all'opposizione al decreto penale; il ricorrente aveva rinunciato all'opposizione ai sensi di questa norma, ma la legittimità della rinuncia è stata contestata per mancanza di procura speciale.

  • art. 581 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti formali dell'impugnazione (dichiarazione/elezione di domicilio e, se necessario, mandato specifico rilasciato dopo la sentenza). La Corte ha applicato tali requisiti per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione a causa dell'assenza di tali documenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni; è stata invocata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nuova causa di inammissibilità)

    Ha introdotto la nuova causa di inammissibilità (art. 581, comma 1‑quater c.p.p.) relativa alla mancata dichiarazione/elezione di domicilio e al mandato specifico; la Corte ha ritenuto che tale regime si applica anche al giudizio di cassazione.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata sul tema della determinazione dell'ammontare della sanzione da versare alla Cassa delle ammende, in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque ritenuto non sussistenti elementi per escludere la corresponsione.

  • Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 (Ben Khalifa)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il nuovo regime di inammissibilità previsto dall'art. 581 c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) si applica anche al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione è indispensabile depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio; se l'imputato è stato giudicato in assenza, è inoltre necessario il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza.
  • La mancata produzione dei requisiti formali previsti dall'art. 581 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso anche quando siano dedotte vizi sostanziali del procedimento di merito.
  • Quando si rinuncia all'opposizione a un decreto penale (art. 589 c.p.p.), tale rinuncia deve essere compiuta dal difensore munito della procura/mandato necessario: l'assenza di procura può rendere la rinuncia contestabile, ma la tutela va esercitata avendo cura dei requisiti formali delle impugnazioni successive.
  • Le novità normative introdotte dal d.lgs. 150/2022 (e l'art. 581, comma 1‑quater) vanno verificate e rispettate anche in Cassazione; la giurisprudenza recente conferma l'applicabilità di tali norme al giudizio di legittimità.
  • In presenza di dubbi sulla validità di atti difensivi compiuti da un precedente avvocato, è fondamentale documentare tempestivamente il conferimento o la mancanza di procura e, se necessario, proporre rimedi processuali nei termini e con le forme previste per evitare l'inammissibilità.

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