Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un locale terraneo effettuata da un debitore a favore della moglie. Un creditore del venditore, titolare di numerosi titoli esecutivi per un credito complessivo di euro 110.000, aveva chiesto in primo grado, in via principale, di dichiarare nullo e inefficace l’atto perché simulato assolutamente; in subordine, di farne dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d’appello aveva accolto la sola domanda revocatoria ordinaria, dichiarando l’atto inefficace verso il creditore. La parte acquirente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale: ha sostenuto che la vendita fosse stata strumentale al pagamento di debiti ipotecari e/o scaduti, che tale circostanza sarebbe emersa dagli atti e che la Corte d’appello avrebbe ignorato un documento ritenuto tardivo dal primo giudice ma comunque presente in atti; ha inoltre dedotto che la presenza di ipoteche sul bene avrebbe escluso l’eventus damni e che sarebbe stato onere dell’attore dimostrare l’effettiva esistenza di debiti residui e la variazione patrimoniale lesiva. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per vizi della procura e del deposito telematico/analogico, e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla domanda principale di simulazione, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato. In via preliminare, ha rilevato che il ricorso per cassazione non risultava notificato a un litisconsorte necessario, ma ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio perché il ricorso era comunque prima facie inammissibile. Nel merito processuale, ha dato continuità al principio delle Sezioni Unite sulla disciplina del deposito e della prova della conformità delle copie del ricorso notificato via PEC; sulla base della documentazione esaminata ha concluso che la procura rilasciata nel ricorso notificato era priva della sottoscrizione della parte conferente, con conseguente nullità insanabile e inammissibilità, oltre alla mancanza del requisito di specialità ex art. 365 c.p.c. Ha inoltre osservato che il motivo era formulato senza specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, e che le censure erano in sostanza fattuali e oppositive, non riconducibili correttamente al vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha infine richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mera esistenza di ipoteche sul bene non esclude di per sé l’eventus damni nella revocatoria ordinaria. Il ricorso principale è stato quindi respinto in rito mediante declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La domanda subordinata di inefficacia dell’atto è stata accolta in appello; in cassazione viene richiamata per qualificare la tutela revocatoria ordinaria a favore del creditore.
art. 360 c.p.c.
La ricorrente invocava violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto però le censure in realtà meramente fattuali e non correttamente sussumibili nel vizio denunciato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è risultato inammissibile anche perché non conteneva l’indicazione specifica degli atti e documenti richiamati secondo i criteri di autosufficienza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 365 c.p.c.
La procura del ricorso notificato è stata considerata insanabilmente nulla per difetto di sottoscrizione della parte conferente e quindi inidonea a soddisfare il requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c.
È richiamato nel contesto della disciplina del deposito in cancelleria della copia del ricorso notificato via PEC e della sua conformità all’originale.
art. 175 c.p.c.
La Corte lo richiama insieme all’art. 127 c.p.c. per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile.
art. 127 c.p.c.
È citato quale base del potere di gestione del processo, in funzione della ragionevole durata e dell’evitamento di formalità superflue.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la forma della trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
È richiamato nella disciplina dell’attestazione di conformità della copia analogica depositata in via telematica.
L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
La Corte richiama la norma sulla notificazione a mezzo PEC e sull’asseverazione di conformità della copia analogica all’originale digitale.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
È evocato per il disconoscimento della conformità delle copie rispetto agli originali notificati via PEC.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata corretta attestazione di conformità della copia del ricorso notificato via PEC e la nullità della procura possono determinare l’inammissibilità del ricorso, se il difensore non prova in modo rituale la regolare formazione del fascicolo notificato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente incardinate nei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., si risolvono in una mera rilettura del materiale istruttorio e in contestazioni fattuali, senza specifica individuazione degli atti e documenti decisivi.
- Nell’azione revocatoria ordinaria, la circostanza che il bene alienato sia gravato da ipoteca non esclude automaticamente l’eventus damni; occorre valutare se l’atto abbia comunque reso più difficile o incerta la soddisfazione del creditore.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può evitare l’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario, se ciò comporterebbe un inutile dispendio di attività processuale senza utilità concreta per la decisione.
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