Cassazione Penale, Ordinanza n. 05687/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, definendo il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per ricettazione di un motociclo in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 333,00 di multa, in riforma della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui la sentenza non si sarebbe pronunciata sulla possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, sono ammissibili solo le censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza di appello, e sui vizi della pena che non ne determinino l'illegalità. Poiché il ricorso si fondava proprio sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p., è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata inoltre disposta la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile in cassazione solo per specifici profili.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
viene invocato dal ricorrente per censurare il vizio di motivazione.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis, salvo prescrizione maturata prima della decisione di appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano del ricorso avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis dopo la novella del 2017.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 616, comma 1, c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 625-bis c.p.p.
non citato nel testo.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che investono la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., le censure sui motivi rinunciati e sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso in cui si deduca la prescrizione già maturata prima della pronuncia di appello.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non si traducono nell'illegalità della sanzione, cioè se la pena resta entro i limiti legali e corrisponde al tipo di pena previsto dalla legge.
- Per le impugnazioni avverso sentenze pronunciate all'esito del concordato in appello dopo la riforma del 2017, il ricorso è trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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