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Sentenza

Sentenza n. 1415/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5575/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.12.2024, e notificata il 17.12.2024.

Giustizia amministrativa202502915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5575/2024, relativa al rilascio della carta elettronica del docente e all’accredito di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5575/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la sussistenza dei presupposti formali dell’ottemperanza: produzione della copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato, notificazione del titolo esecutivo e rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l’inadempimento del Ministero era incontestato e che risultavano certi sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 2.500,00. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, compresi gli ordini rivolti all’amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica del docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale dell’azione, la produzione della copia asseverata del titolo esecutivo, dell’attestazione del suo passaggio in giudicato e della prova della notificazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ritenere provata la mancata esecuzione del giudicato, ove risultino certi l’an e il quantum della prestazione dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il giudicato entro un termine determinato, indicando puntualmente gli adempimenti da compiere e l’importo da accreditare.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l’intervento alla comunicazione dell’inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso quando sia conferito a un organo o ufficio pubblico e costituisca adempimento connesso ai doveri istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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