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Ordinanza

Ordinanza n. 1271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 3822 novembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 3822/2025, che ha dichiarato in parte improcedibili le domande di annullamento, accertato l'illegittimità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e accolto i motivi aggiunti per incompletezza dell'istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria del sito)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la riedizione del potere della Città metropolitana di Milano nell'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di un sito di proprietà della società Salomone 84 s.r.l. Dopo l'annullamento, per difetto di istruttoria, di un precedente provvedimento negativo del 2019, l'amministrazione ha sospeso il procedimento nel 2023, richiamando l'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e la necessità di attendere indagini integrative da svolgere in contraddittorio con l'autorità ambientale e l'aggiornamento delle valutazioni tecniche. Nel 2025 la Città metropolitana ha nuovamente dichiarato di non poter ragionevolmente individuare il responsabile della potenziale contaminazione. La società proprietaria ha impugnato gli atti e il TAR, con sentenza n. 3822/2025, ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla sospensione del procedimento, ma ha accolto i motivi aggiunti ravvisando l'incompletezza dell'istruttoria relativa al provvedimento del 2025. Amsa e la Città metropolitana hanno appellato le pronunce chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza. Amsa ha dedotto un pregiudizio connesso alla richiesta della proprietaria di instaurare un incontro tecnico con la società e i suoi consulenti ambientali, prospettando iniziative giudiziarie in caso di mancata disponibilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta da Amsa. Il Collegio ha ritenuto che le allegazioni dell'appellante non dimostrassero la sussistenza di pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dalla rinnovazione del procedimento amministrativo. La riedizione del potere, conseguente alla pronuncia di primo grado, non determina quindi un danno cautelarmente rilevante; l'attività istruttoria potrà inoltre essere coordinata con quella del parallelo procedimento di bonifica. Sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza è stata respinta per mancanza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006

    attendere gli esiti delle indagini integrative da condursi in contraddittorio con l’Agenzia [n.d.r. Agenzia regionale di protezione ambientale] e l’aggiornamento delle determinazioni di cui alla relazione tecnica ai sensi dell’ex art. 244 del D.lgs. 152/06

    È stato richiamato quale base della sospensione del procedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento in attesa di ulteriori indagini e aggiornamenti tecnici.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al TAR di procedere al solo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dichiarata dalla ricorrente.

  • art. 112 c.p.a.

    Il TAR ha respinto la domanda di nullità proposta nel giudizio di primo grado; tale statuizione è richiamata nello svolgimento processuale.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza richiede allegazioni concrete idonee a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile; la mera rinnovazione del procedimento amministrativo non integra, di per sé, tale requisito.
  • La riedizione del potere amministrativo può coordinare l'attività istruttoria con quella svolta in un parallelo procedimento di bonifica, quando le indagini dell'uno siano suscettibili di incidere sull'accertamento oggetto dell'altro.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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