Cassazione Penale, Sentenza n. 37082/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: (1) violazione dell'art. 81, comma 2, c.p., per presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione nell'applicare la continuazione anche ai reati di evasione (2.10.2021) e riciclaggio (8.10.2021), sostenendo che tali fatti non potevano essere preveduti al momento del primo reato (ricettazione 15.7.2021) e che quindi mancava un "identico disegno criminoso" nelle caratteristiche essenziali; (2) violazione dell'art. 81, comma 4, c.p., perché il giudice dell'esecuzione aveva determinato un aumento per la continuazione (10 mesi di reclusione) inferiore al minimo previsto per i soggetti già ritenuti recidivi reiterati (secondo il ricorrente l'aumento minimo non poteva essere inferiore a 13 mesi e 10 giorni).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'accertamento dell'identico disegno criminoso sia valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici; il giudice dell'esecuzione aveva motivato con indicatori (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte, fine di lucro, sistematicità) e tale motivazione non è risultata manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 81, comma 4, c.p. perché alla data dei fatti l'imputato era già stato dichiarato recidivo reiterato in sentenza anteriore, perciò l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Dato che la pena per il reato più grave (rapina aggravata) era pari a 3 anni e 4 mesi, l'aumento minimo non poteva essere inferiore a tredici mesi e dieci giorni; l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione e rinviata al Tribunale di Cosenza per il nuovo calcolo; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, codice penale
Disciplina la continuazione: richiede l'esistenza di un "identico disegno criminoso" nelle linee essenziali. La Corte conferma che l'accertamento di tale disegno è valutazione di fatto e può essere sindacata in sede di legittimità solo se fondato su elementi errati o su motivazioni palesemente illogiche.
art. 81, comma 4, codice penale
Stabilisce che, se i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, l'aumento della pena per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Applicabile quando la condanna che ha dichiarato la recidiva è divenuta definitiva anteriormente alla commissione dei reati in continuazione; opera anche se la recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
art. 99, comma 4, codice penale
Norma che definisce la recidiva reiterata e le sue conseguenze. Rileva ai fini dell'art. 81, comma 4, se la dichiarazione di recidiva è intervenuta con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei fatti oggetto di continuazione.
Massime di principio
- La riconducibilità dei reati al vincolo di continuazione è un giudizio di fatto: occorre verificare che esista un unico programma criminoso nelle sue caratteristiche essenziali, valutando indicatori quali omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, finalità comune (es. lucro), sistematicità e modalità ripetute.
- La mera successione temporale non basta: se i reati successivi derivano da eventi imprevedibili o da decisioni estemporanee, può mancare il "disegno criminoso" necessario per la continuazione.
- Le valutazioni del giudice dell'esecuzione sulla continuazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di elementi probatori rilevanti.
- Se il reo è stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore ai fatti, l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81, comma 4, c.p.); tale limite opera anche se la recidiva è stata considerata equivalente a circostanze attenuanti generiche.
- In caso di errore nel calcolo dell'aumento per continuazione (ad es. non rispetto del minimo legale), la conseguenza tipica è l'annullamento parziale dell'atto impugnato con rinvio al giudice di merito per il corretto ricalcolo.
- Per chi valuta casi analoghi: documentare e motivare con chiarezza gli indicatori di un progetto criminoso unitario e verificare sempre lo stato temporale e giuridico di eventuali declaratorie di recidiva, perché incidono sul limite minimo dell'aumento per continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36999/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37000/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37001/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37034/2024 del 07/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →