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Sentenza

Sentenza n. 1189/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro n. 2115/2024 pubblicata in data 18.04.2024, nel giudizio recante R.G. n. 15400/2023, notificata all’Amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 2115/2024, che aveva riconosciuto alla ricorrente l'accredito di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 2115/2024 era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 26 aprile 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva accreditato sulla carta elettronica del docente gli importi riconosciuti, pari a 500 euro per ciascuna delle annualità 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; ha inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua regolare notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente mancata esecuzione. Ha affermato che la sentenza del giudice ordinario possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo di conformazione consiste nel far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, quale commissario ad acta; il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. La nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria: il credito giudizialmente liquidato è un debito di valuta e la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non compensato dagli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, per la penalità di mora, il comma 4, lett. e).

    Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro giudice e di adottare misure idonee, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere liquidata per incentivare l'adempimento del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento.

  • art. 1277 c.c.

    le somme liquidate in via giudiziale ... costituiscono un debito di valuta

    L'obbligazione pecuniaria è soggetta al principio nominalistico e non comporta automaticamente il riconoscimento della rivalutazione monetaria.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c.

    Gli interessi legali costituiscono la misura ordinaria del risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    il creditore alleghi e dimostri ... l'esistenza del maggior danno

    La rivalutazione monetaria del credito pecuniario può essere riconosciuta soltanto previa allegazione e prova del maggior danno non compensato dagli interessi legali.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'erogazione o l'accredito di una somma ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione; l'ottemperanza deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudicato.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, ferma restando la permanenza del potere dell'Amministrazione di adempiere anche dopo la nomina del commissario.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
  • Le somme liquidate da una sentenza costituiscono un debito di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e prova, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno non compensato dagli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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