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Sentenza

Sentenza n. 1820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per le Marche, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa inter partes, concernente la sanzione disciplinare della “consegna per giorni 4”.

Giustizia amministrativa202309617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo sei motivi. In primo luogo, ha contestato la pertinenza degli artt. 732 e 733 del Codice dell'ordinamento militare rispetto alle condotte addebitate, sostenendo l'assenza di prova di un pregiudizio al prestigio e all'immagine del Corpo e lamentando difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'obbligo di astensione e dei principi di imparzialità e buon andamento, poiché la sanzione era stata adottata dal superiore gerarchico destinatario di una delle comunicazioni contenenti le espressioni contestate. In terzo luogo, ha sostenuto che avrebbe dovuto procedere il Comandante provinciale, il quale non aveva assunto iniziative disciplinari, prospettando la violazione dell'art. 1397 COM. In quarto luogo, ha lamentato la tardività della contestazione e dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 1398 COM. In quinto luogo, ha invocato il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero, ai sensi degli artt. 1465, 1466 e 1472 COM, dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 CEDU. Infine, ha dedotto la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta, in violazione dell'art. 1355 COM.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la sanzione fosse adeguatamente fondata sugli artt. 732 e 733 COM, poiché il militare deve mantenere, anche nei rapporti interni con i superiori, un comportamento rispettoso e un linguaggio equilibrato; le espressioni contestate erano sconvenienti, inopportune e non consone allo status militare, senza necessità di dimostrare una lesione della persona o della dignità del superiore. Il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero incontrano, per i militari in servizio, limiti più stringenti e devono comunque rispettare continenza, pertinenza e veridicità; nel caso concreto le espressioni non rientravano nei limiti fisiologici della critica. È stata esclusa la violazione dell'obbligo di astensione: la prima espressione, pur indirizzata al soggetto che aveva adottato la sanzione, non era propriamente offensiva e la contestazione riguardava anche una distinta comunicazione indirizzata a più appartenenti al Comando, sicché la dinamica procedimentale coinvolgeva una pluralità di soggetti. È stata riconosciuta la competenza disciplinare del Capo Ufficio, in base alla determinazione del Comandante generale del 29 dicembre 2019 e alla previsione secondo cui le funzioni di comandante di corpo comprendono anche quelle di comandante di reparto. Non è stato possibile desumere dal mancato intervento del Comandante provinciale una valutazione di irrilevanza disciplinare della condotta. La contestazione è stata ritenuta tempestiva, poiché l'art. 1398, comma 1, COM richiede che si proceda "senza ritardo" e il tempo trascorso dalle comunicazioni del 26 giugno e dell'11 settembre 2021 era contenuto. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha sottolineato l'elevata discrezionalità dell'autorità disciplinare nella scelta della sanzione e ha escluso irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento, anche considerando la gravità della condotta e il grado apicale rivestito dal militare. L'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori se dovuti, per le spese del grado.

Norme richiamate

  • artt. 732 e 733 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Impongono al militare un contegno rispettoso e un linguaggio equilibrato anche nei rapporti interni con i superiori; consentono di sanzionare espressioni sconvenienti, inopportune e non consone allo status militare, anche senza una specifica lesione della persona o della dignità del superiore.

  • art. 1397 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    La competenza disciplinare deve essere individuata secondo l'ordinamento gerarchico e le disposizioni organizzative applicabili; nel caso concreto il Capo Ufficio era legittimato all'esercizio della potestà sanzionatoria.

  • art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    La disposizione non stabilisce nel caso concreto un termine rigido, ma impone l'avvio dell'azione disciplinare senza ritardo; il requisito è stato ritenuto rispettato in ragione del ristretto intervallo tra le comunicazioni e l'iniziativa disciplinare.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

    La scelta e la misura della sanzione rientrano in un'ampia discrezionalità dell'autorità disciplinare e sono sindacabili solo in presenza di manifeste figure di eccesso di potere, quali irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento; tali vizi non sono stati ravvisati.

  • art. 51 c.p.c.

    L'obbligo di astensione, quale corollario dell'imparzialità, non opera automaticamente per il solo fatto che il soggetto competente sia destinatario di una comunicazione contestata, quando la condotta non sia propriamente offensiva nei suoi confronti e il procedimento riguardi anche ulteriori fatti e una pluralità di soggetti.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità dell'amministrazione non è stato ritenuto violato dalla partecipazione del superiore destinatario di una delle comunicazioni, in assenza dei presupposti concreti dell'obbligo di astensione.

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica del militare devono essere esercitati entro i limiti della continenza, pertinenza e veridicità e non coprono espressioni sconvenienti o potenzialmente offensive.

  • art. 10 CEDU

    La libertà di espressione può essere sottoposta, nei confronti dei militari in servizio, a limiti più stringenti giustificati dalle esigenze di disciplina, rispetto e tutela del prestigio delle forze armate.

Massime di principio

  • Nel rapporto di servizio militare, gli obblighi di contegno rispettoso e di correttezza verbale operano anche nelle comunicazioni interne rivolte ai superiori gerarchici; sono quindi disciplinarmente rilevanti le espressioni oggettivamente sconvenienti, inopportune o non consone allo status militare, anche quando non integrino un'offesa alla persona o alla dignità del destinatario.
  • Il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero spettanti al militare devono rispettare i canoni della continenza, della pertinenza e della veridicità; non possono essere invocati per escludere la sanzionabilità di espressioni potenzialmente offensive o comunque incompatibili con i doveri di disciplina e rispetto propri dello status militare.
  • La mera circostanza che l'autorità disciplinare sia destinataria di una comunicazione oggetto di contestazione non determina automaticamente l'obbligo di astensione: occorre verificare in concreto la natura delle espressioni, la loro eventuale offensività e la complessiva dinamica del procedimento, anche considerando la presenza di ulteriori fatti e di una pluralità di soggetti coinvolti.
  • In assenza di un termine rigido, l'espressione "senza ritardo" riferita all'avvio dell'azione disciplinare impone una valutazione concreta della tempestività, avuto riguardo all'intervallo tra la conoscenza dei fatti e l'iniziativa disciplinare; un ristretto lasso temporale è idoneo a escludere la tardività.
  • La determinazione della specie e della durata della sanzione disciplinare militare costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo per manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o altre figure sintomatiche di eccesso di potere; la gravità della condotta e il grado rivestito dal militare possono rilevare nella valutazione di proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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