Sentenza n. 286/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza 5 settembre 2015 n.27, di demolizione di opere edilizie realizzate in carenza del titolo abilitativo; - dell’ordinanza n. 22 del 24 agosto 2015, mai notificata; - dell’ordinanza di sospensione dei lavori 21 novembre 2012 n. 49.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una struttura lignea con telo di copertura stagionale installata nello spazio esterno di un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 27 del 5 settembre 2015, nonché l’ordinanza n. 22 del 24 agosto 2015 e l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 49 del 21 novembre 2012. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10 e 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che la struttura fosse costituita da piccoli paletti di legno non stabilmente infissi al suolo, aperta su tutti i lati, priva di copertura stabile e utilizzata solo stagionalmente per sostenere un telo ombreggiante, sicché non integrasse una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire né potesse essere colpita dalla sanzione demolitoria prevista per gli interventi eseguiti in assenza di tale titolo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, per la mancata indicazione nell’ordinanza dell’area da acquisire in caso di inottemperanza e delle relative conseguenze. Il Comune ha sostenuto il rigetto del ricorso e, nella memoria di costituzione, ha prospettato anche l’assenza di autorizzazione paesaggistica, circostanza non indicata nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione dell’ordinanza n. 22 del 24 agosto 2015, in quanto sostituita dall’ordinanza n. 27 del 5 settembre 2015, e dell’ordinanza di sospensione n. 49 del 21 novembre 2012, poiché aveva cessato di produrre effetti dopo 45 giorni e comunque prima dell’impugnazione dell’ordinanza demolitoria. Nel merito ha accolto il ricorso contro l’ordinanza n. 27. Il manufatto, per come descritto e non contestato dal Comune, consisteva in una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, priva di copertura permanente, aperta sui lati e destinata a sostenere un telo collocato soltanto nel periodo estivo. Tale opera è stata ritenuta addirittura meno invasiva di una pergotenda, normalmente riconducibile all’edilizia libera quando non crea nuovi volumi o superfici e la copertura è amovibile e retrattile. Inoltre, la stessa amministrazione aveva qualificato l’opera come costruzione accessoria pertinenziale non integrante una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001. Poiché l’art. 10 del d.P.R. 380/2001 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia, e l’art. 31, comma 2, consente la demolizione per interventi realizzati senza permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali, l’ordinanza demolitoria è stata ritenuta illegittima. Il rilievo relativo alla mancanza di autorizzazione paesaggistica è stato dichiarato inammissibile perché introdotto soltanto nella memoria difensiva del Comune e non contenuto nella motivazione dell’atto impugnato, configurando un’inammissibile integrazione postuma. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 380/2001
Sono soggette al rilascio del permesso di costruire solo a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il permesso di costruire è richiesto per le categorie di interventi indicate dalla norma; un’opera priva dei caratteri della nuova costruzione e non riconducibile alla ristrutturazione non è assoggettata a tale titolo.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
È possibile emettere l’ordinanza di demolizione solo nei casi di accertata esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali.
La sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 presuppone che l’intervento rientri tra quelli soggetti a permesso di costruire e sia stato realizzato in assenza, totale difformità o variazione essenziale rispetto al titolo.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La censura relativa alla mancata indicazione dell’area acquisibile e delle conseguenze dell’inottemperanza è stata assorbita a seguito dell’accoglimento del motivo principale.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La stessa amministrazione ha escluso che l’opera integrasse una nuova costruzione; tale qualificazione è risultata incompatibile con l’adozione della sanzione demolitoria prevista per gli interventi privi di permesso di costruire.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 73 c.p.a.
La ricorrente ha utilizzato la memoria prevista dalla disposizione per contestare la deduzione comunale relativa all’autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- La sanzione demolitoria prevista per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire presuppone che l’opera rientri tra quelle soggette a tale titolo; non può essere applicata quando la stessa amministrazione abbia escluso che il manufatto integri una nuova costruzione e l’opera non sia riconducibile alla ristrutturazione urbanistica o edilizia.
- Una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, aperta sui lati, priva di copertura permanente e destinata a sostenere un telo amovibile e utilizzato stagionalmente, non determina di per sé la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici e può risultare riconducibile all’edilizia libera, secondo i criteri elaborati per la pergotenda.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto impugnato introducendo per la prima volta, nella memoria difensiva, un distinto profilo di illegittimità dell’intervento, quale l’assenza di autorizzazione paesaggistica, quando tale circostanza non sia stata posta a fondamento del provvedimento.
- L’impugnazione di un atto sostituito da un successivo provvedimento è priva di interesse; analogamente, difetta l’interesse a impugnare un’ordinanza di sospensione dei lavori che abbia cessato di produrre effetti prima della proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →