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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 6281 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Omissione questionario - Documentazione dei costi - Onere di conservazione documentazione contabile - Totale disconoscimento dei costi - Durata obbligo - Insussistenza onere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto integralmente i costi sostenuti, poiché non era stata prodotta la relativa documentazione giustificativa, anche in conseguenza dell'omessa compilazione o restituzione del questionario. La questione riguardava la durata dell'obbligo di conservazione della documentazione contabile e la possibilità di determinare il reddito considerando soltanto i ricavi, senza riconoscere alcun costo.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo. Trattandosi di una persona fisica, l'obbligo di conservare la documentazione contabile si esaurisce alla scadenza del termine ordinario per l'accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione contestata. Decorso tale termine, l'assenza della documentazione non consente di disconoscere integralmente i costi e di determinare il reddito sulla base dei soli ricavi.

Norme richiamate

  • Termine ordinario per l'accertamento tributario

    Il termine di conservazione della documentazione contabile è collegato al termine entro cui l'Amministrazione può effettuare l'accertamento: per la fattispecie descritta, esso scade il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione.

  • Obbligo di conservazione della documentazione contabile

    Per il contribuente persona fisica, l'obbligo non è indefinito e non può essere utilizzato, una volta decorso il termine ordinario, per giustificare il totale disconoscimento dei costi.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può determinare automaticamente il reddito sulla base dei soli ricavi se il contribuente non dispone più della documentazione, quando è decorso il termine legale di conservazione collegato all'accertamento.
  • L'omessa risposta a un questionario o la mancata produzione dei documenti può avere conseguenze probatorie, ma non legittima necessariamente il disconoscimento integrale dei costi, soprattutto se la richiesta riguarda documentazione non più soggetta a obbligo di conservazione.
  • La durata dell'obbligo di conservazione deve essere verificata in relazione alla tipologia di contribuente, all'anno d'imposta e alla scadenza del termine di accertamento applicabile.
  • Anche quando la documentazione non è disponibile, l'accertamento deve rispettare criteri di ragionevolezza e non può presumere una redditività pari al cento per cento dei ricavi senza adeguata motivazione.

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