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Sentenza

Sentenza n. 2369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 18/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 18/2025, quanto al rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza lamentando che, nonostante la notifica della sentenza passata in giudicato e una successiva diffida, il Comune di Potenza, a distanza di dieci mesi, non aveva provveduto al rimborso del contributo unificato da lei versato, pari a € 487,50. Ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione della sentenza, la liquidazione del dovuto e, in caso di ulteriore inerzia o condotta elusiva, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente, per l’importo predeterminato e versato, anche quando le spese di lite siano state compensate. L’obbligazione di rimborso non richiede una specifica statuizione nella sentenza presupposta e non è rimessa alla disponibilità del giudice quanto alla compensazione o alla determinazione dell’importo. Ha quindi ordinato al Comune di rimborsare € 487,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario da lui delegato, ponendo a carico del Comune l’eventuale compenso del commissario. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente per l’importo predeterminato e versato; l’obbligazione di rimborso non può essere compensata né modificata dal giudice e sussiste anche quando le spese di lite siano state compensate.

  • art. 112 c.p.a.

    Norma implicitamente rilevante per l’azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato e per l’adozione di misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il contributo unificato è un’obbligazione ex lege a carico della parte soccombente, per l’importo predeterminato e versato, sottratta alla disponibilità del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare.
  • L’obbligo della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato non necessita di una specifica statuizione nella sentenza presupposta ai fini dell’ottemperanza.
  • L’obbligo di rimborso del contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando il giudice abbia disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
  • In sede di ottemperanza, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, ponendo a carico dell’amministrazione l’eventuale compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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