Cassazione Penale, Ordinanza n. 22463/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto operante il meccanismo di conversione del ricorso per cassazione del Procuratore generale in appello, perché la stessa sentenza era stata impugnata anche dall'imputato con appello tempestivo. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio di secondo grado. Non vi è stata decisione sul merito dei motivi di pena dedotti dal Procuratore generale.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato per il reato di uso di atto falso/uso di documento contraffatto ex art. 474 c.p. Il Procuratore generale aveva proposto ricorso lamentando due profili: il mancato aumento della pena pecuniaria nonostante il riconoscimento della recidiva, che aveva inciso solo sulla pena detentiva, e l'erroneo calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato. La Corte rileva però che contro la stessa sentenza era stato proposto anche appello dall'imputato; perciò il ricorso del Pubblico ministero doveva essere convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., anche se il Procuratore generale non sarebbe stato autonomamente legittimato all'appello in ragione delle limitazioni di cui agli artt. 443, comma 3, e 593, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado; dal testo emerge solo il riferimento al reato contestato, senza ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.
art. 580 c.p.p.
Prevede il meccanismo di conversione del ricorso per cassazione in appello quando la sentenza sia stata impugnata con appello da altra parte legittimata.
art. 443, comma 3, c.p.p.
Richiamato come disposizione che limita l'appellabilità del pubblico ministero nei casi di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato.
art. 593, comma 1, c.p.p.
Richiamato come disposizione che limita la proponibilità dell'appello da parte del pubblico ministero.
Massime di principio
- Quando una sentenza è impugnata sia con ricorso del pubblico ministero sia con appello di altra parte legittimata, opera il meccanismo di conversione del ricorso in appello previsto dall'art. 580 c.p.p., anche se il pubblico ministero non avrebbe altrimenti titolo autonomo per appellare.
- Le limitazioni soggettive all'appellabilità in capo al pubblico ministero non impediscono la conversione del suo ricorso in appello se un'impugnazione pienamente legittima della stessa sentenza è stata tempestivamente proposta da altra parte.
- In presenza di conversione ex art. 580 c.p.p., il giudice ad quem deve trasmettere gli atti al giudice di appello competente per la trattazione dell'impugnazione, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso così convertiti.
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