Cassazione Penale, Sentenza n. 49731/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma per omessa, insufficiente o apparente motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando in particolare: per Calvisi, il mancato confronto della Corte d'appello con i motivi di appello e con i motivi aggiunti depositati via PEC (rilievi sulla qualificazione dei fatti tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla responsabilità per il capo A6, e sul trattamento sanzionatorio con l'aumento ex art. 644, comma 5 n. 3 senza adeguata differenziazione dei ruoli e senza motivare l'esclusione delle attenuanti generiche); per Cupellini, motivazione generica e contraddittoria (richiamo sterile alle intercettazioni senza ricostruzione della genesi della vicenda, dei rapporti tra le parti e delle singole condotte; contestazioni specifiche sulle singole imputazioni relative a estorsioni e su presunte trascrizioni travisate), nonché mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante parziale ammissione e altri indici favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati sotto il profilo dell'omessa e/o apparente motivazione in punto di responsabilità. In particolare: per Calvisi, la Corte d'appello non ha dato conto dei motivi d'appello e dei motivi aggiunti ricevuti via PEC, motivando in modo specifico solo sulla continuazione ma non sulle questioni di responsabilità e attenuanti; per Cupellini, la motivazione è risultata generica e meramente assertiva, con un richiamo alle intercettazioni del primo grado senza spiegare la genesi dei fatti e le singole condotte. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il pubblico ministero in udienza aveva chiesto l'annullamento con rinvio; i difensori avevano insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il vizio di motivazione (mancanza, apparente o contraddittorietà). La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente confrontato le sue deduzioni con i motivi di impugnazione e i motivi aggiunti, giustificando l'annullamento e il rinvio.
art. 644, comma 5 n. 3 cod. pen.
Norma che prevede l'aggravamento sanzionatorio per l'usura. Nel ricorso si censurava l'applicazione dell'aumento senza adeguata differenziazione dei ruoli tra coimputati e senza motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche; la Cassazione ha segnalato la carenza motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio come parte della complessiva insufficienza di motivazione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello deve confrontarsi espressamente e argomentare sui singoli punti dedotti in appello (inclusi i motivi aggiunti depositati tempestivamente): l'omissione è vizio idoneo ad ottenere l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- Un richiamo generico alle prove (es. 'forza dimostrativa delle intercettazioni') senza ricostruire la genesi dei fatti, la natura dei rapporti e le condotte contestate non soddisfa il requisito motivazionale richiesto dall'art. 606 c.p.p.
- Se la Corte d'appello applica aumenti sanzionatori o esclude attenuanti generiche, deve motivare specificamente la valutazione comparativa dei ruoli e l'esclusione delle attenuanti; altrimenti la decisione è vulnerabile in Cassazione.
- Le trascrizioni e le intercettazioni richiedono un'analisi accurata e conforme agli atti: presunti travisamenti o omissioni nella motivazione attorno al contenuto delle intercettazioni possono costituire motivo di annullamento.
- Le ammissioni parziali e altri elementi favorevoli indicati dalle difese vanno considerati e motivatamente valutati; la mancata considerazione può pregiudicare la statuizione sulle circostanze attenuanti.
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