Cassazione Penale, Sentenza n. 23213/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza, promossa in sede di esecuzione, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con cinque diverse sentenze di condanna. In sede di cognizione era già stata riconosciuta la continuazione tra i delitti indicati ai nn. 4 e 5; il ricorrente deduceva che tale riconoscimento imponeva al giudice dell'esecuzione una motivazione rafforzata per negare la continuazione con gli altri reati e denunciava violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Monza avesse correttamente fatto riferimento al precedente riconoscimento della continuazione tra due reati e avesse applicato la giurisprudenza costante secondo cui il reato continuato richiede l'unicità del disegno criminoso con prova, di regola, da indici esteriori significativi (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate, e che i reati successivi fossero programmati al momento del primo). Nel caso concreto, la distanza temporale (anni) tra alcuni furti e gli altri fatti indicava piuttosto abitualità o occasionalità delle condotte e non una preventiva programmazione unitaria. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferito al concetto di continuazione: la Corte ricorda che il reato continuato presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni già presenti nella mente del reo nella loro specificità; la prova si desume da indici esteriori significativi.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata in relazione all'azione davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte osserva che anche in sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione richiede una approfondita verifica degli indici rilevanti, non si tratta di una valutazione meramente formale.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Richiama i criteri consolidati per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova di un disegno criminoso unico e previamente ideato: la mera omogeneità delle condotte non basta.
- La contiguità spazio-temporale è un elemento importante: lunghe distanze temporali tra reati ostano al riconoscimento della continuazione e fanno propendere per l'abitualità o l'episodicità.
- Il giudice dell'esecuzione deve effettuare, come il giudice della cognizione, una verifica approfondita degli indici esterni (modalità, sistematicità, abitudini, finalità) prima di riconoscere o negare la continuazione.
- Un precedente riconoscimento di continuazione tra alcuni reati non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione a estenderlo ad altri reati separati da anni: bisogna dimostrare la rilevanza collegante anche per quei fatti.
- In sede di impugnazione è essenziale articolare chiaramente l'incidenza delle valutazioni già compiute in cognizione sui fatti successivi; l'assenza di una argomentazione specifica può determinare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni.
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