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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00730/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12 marzo 2025 che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e il trattamento sanzionatorio, chiedendo implicitamente una diversa lettura della vicenda e una riduzione della pena. Il ricorrente sosteneva inoltre che avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., mentre i giudici di merito l'avevano esclusa valorizzando la pericolosità della condotta: il prevenuto era stato fermato alla guida di un autoveicolo mentre percorreva una strada del centro urbano di Castelvetrano con andamento a zig zag e con altre persone a bordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, il quale aveva invece fornito una motivazione congrua e immune da manifesta illogicità. È stata inoltre ritenuta corretta la motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, sulla base della potenziale pericolosità della condotta, e sul trattamento sanzionatorio, giustificato anche dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta insussistente in ragione della potenziale pericolosità della condotta concretamente tenuta e del contesto del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondata sulla concreta potenzialità offensiva o pericolosa della condotta, anche a prescindere da un danno effettivo elevato.
  • La valutazione sulla capacità a delinquere e sui precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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