Sentenza n. 3983/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 28.3.2025, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21.5.2025, con il quale è stata disposta la gestione straordinaria del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000, e nominata la Commissione straordinaria per il periodo di 18 mesi; della proposta del Ministero dell'Interno del 25.3.2025; della Relazione prot. n. 14/25 N.C. del 10.3.2025, recante l’esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000, pubblicata sulla G.U. n. 116 del 21.05.2025; della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27.3.2025; del provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, acquisito dal Comune di Poggiomarino al prot. n. 10975 del 14.4.2025, successivamente conosciuto, con il quale è stato trasmesso il decreto di gestione straordinaria; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell’Ordine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento del Comune di Poggiomarino per infiltrazioni della criminalità organizzata e la gestione straordinaria dell'ente per diciotto mesi, con nomina della Commissione straordinaria, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già assessori e consiglieri comunali, hanno contestato il decreto di scioglimento adottato ai sensi dell'art. 143 TUEL, deducendo: l'insussistenza dei presupposti concreti, univoci e rilevanti del condizionamento o collegamento dell'amministrazione locale con la criminalità organizzata; il difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'illogicità manifesta, la carenza di attualità e la perplessità; la violazione dell'obbligo di indicare analiticamente le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuoverne gli effetti; l'insufficienza della motivazione, anche in considerazione del fatto che il Comune era già sottoposto a gestione commissariale; la genericità degli elementi relativi ai collegamenti tra amministratori, dipendenti e clan e l'assenza di prova del concreto condizionamento degli organi comunali; l'assenza di un nesso causale tra le patologie amministrative rilevate e l'infiltrazione mafiosa; la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio. È stata inoltre contestata l'utilizzazione di elementi meramente indiziari e probabilistici. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione dei ricorrenti, in quanto cessati dalle cariche e già intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 TUEL.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riconoscendo ai ricorrenti un interesse concreto, seppure prognostico, alla tutela della prosecuzione della propria carriera politica, anche in relazione alla possibile dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, TUEL. Ha tuttavia escluso che gli ex amministratori, ormai cessati dalla carica, fossero titolari di una specifica prerogativa di partecipazione al procedimento, respingendo il quinto motivo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha qualificato lo scioglimento ex art. 143 TUEL come misura straordinaria, preventiva e non sanzionatoria, connotata da ampia discrezionalità statale e diretta a preservare l'amministrazione locale dalla pressione della criminalità organizzata. Ha ritenuto sufficienti gli elementi risultanti dalla relazione della Commissione di accesso e dagli atti investigativi: interferenze criminali nella variante al piano per gli insediamenti produttivi; affidamenti e incarichi urbanistici a soggetti gravati da precedenti rilevanti; pressioni esterne sull'annullamento e sulla riedizione di una gara per un impianto sportivo, con partecipazione di un'impresa destinataria di interdittiva antimafia; frazionamenti e affidamenti diretti nei lavori cimiteriali; affidamenti a soggetti legati da rapporti familiari ad amministratori; reiterazione di affidamenti in violazione della rotazione e del conflitto di interessi; elementi estorsivi e pressioni nella procedura per i lavori presso una scuola; prolungata gestione del servizio rifiuti da parte di una società esposta a profili di rischio mafioso; ripetute proroghe dei servizi di tesoreria e riscossione tributi; mancati controlli su un permesso di costruire rilasciato all'ex vicesindaco; irregolarità nei lavori di metanizzazione tali da esporre a omissioni dei controlli antimafia. Tali elementi sono stati ritenuti concreti, univoci e rilevanti, idonei a evidenziare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali e una compromissione dell'imparzialità e del buon andamento dell'ente. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima una valutazione probabilistica, non richiedendosi la prova di responsabilità penali individuali né di un condizionamento riferibile a ogni singolo amministratore. La domanda risarcitoria, proposta oralmente in sede di discussione, è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 20.000 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. 267/2000
elementi “concreti, univoci e rilevanti”; “alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”
La disposizione consente lo scioglimento dell'ente quando elementi concreti, univoci e rilevanti evidenzino un condizionamento o collegamento criminale idoneo ad alterare la formazione della volontà degli organi comunali e a compromettere imparzialità o buon andamento. La misura è preventiva, non sanzionatoria, ed è assistita da un'ampia discrezionalità statale.
art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000
“gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento [...] non possono essere candidati” nei due turni elettorali successivi, qualora l'incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo
La possibile incandidabilità conseguente allo scioglimento radica negli ex amministratori un interesse concreto e attuale, anche se di natura prognostica, a contestare il provvedimento.
art. 143, comma 2, d.lgs. 267/2000
Prevede l'accesso ispettivo prefettizio presso l'ente per verificare la sussistenza dei presupposti dello scioglimento.
art. 143, comma 10, d.lgs. 267/2000
Consente che gli effetti dello scioglimento e della gestione straordinaria durino da dodici a diciotto mesi, prorogabili in casi eccezionali fino a ventiquattro mesi.
art. 141, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 267/2000
Disciplina lo scioglimento del consiglio comunale conseguente alle dimissioni del sindaco.
art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000
Consente la sospensione degli organi elettivi e l'attribuzione delle funzioni a un commissario prefettizio in presenza di motivi di grave e urgente necessità.
art. 53, comma 3, d.lgs. 267/2000
Disciplina l'irrevocabilità delle dimissioni del sindaco decorso il termine previsto.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti con riguardo all'obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di scioglimento.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non ha determinato l'illegittimità dell'azione amministrativa, poiché gli ex amministratori cessati dalla carica non erano titolari di una prerogativa partecipativa nel procedimento.
art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016
È richiamato nella relazione con riferimento alla violazione della disciplina sul conflitto di interessi in un affidamento di servizi; tale circostanza è stata valutata quale elemento del quadro indiziario complessivo.
art. 42 l. 124/2007
La disposizione è stata applicata dal TAR per disciplinare le cautele di conservazione e ostensione processuale degli atti classificati come riservati acquisiti in sede istruttoria.
art. 262 c.p.
Il giudice ha richiamato la norma per circoscrivere la conoscenza degli atti classificati allo stretto ambito processuale.
Massime di principio
- Lo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 TUEL è una misura straordinaria, preventiva e non sanzionatoria, diretta a tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione locale, nonché a sottrarla alla pressione o influenza criminale.
- Ai fini dell'adozione della misura ex art. 143 TUEL non è necessaria la prova di responsabilità penali definitive dei singoli amministratori né la dimostrazione di un condizionamento riferibile a ciascun componente dell'organo: è sufficiente un quadro complessivo di elementi concreti, univoci e rilevanti, anche valutati in termini probabilistici, idoneo a evidenziare l'alterazione della formazione della volontà amministrativa.
- Gli elementi posti a fondamento dello scioglimento devono essere concreti, perché basati su fatti obiettivamente accertati; univoci, perché chiaramente orientati a evidenziare il rischio di infiltrazione o condizionamento criminale; e rilevanti, perché idonei a compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente o la sua imparzialità.
- L'ampia discrezionalità riconosciuta allo Stato nella valutazione degli elementi sintomatici del condizionamento criminale consente di considerare unitariamente rapporti, affidamenti, pressioni esterne, anomalie amministrative, legami familiari, precedenti antimafia e carenze dei controlli, anche quando ciascun elemento isolato non sarebbe autonomamente decisivo.
- Gli ex amministratori comunali conservano un interesse a impugnare lo scioglimento ex art. 143 TUEL, in ragione delle possibili conseguenze sulla loro candidabilità ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; tuttavia, una volta cessati dalla carica, non sono titolari di una prerogativa di partecipazione procedimentale tale da imporre loro la comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento.
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