Cassazione Penale, Sentenza n. 26269/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata definitivamente (sentenza del 9/2/2018, irrevocabile 1/6/2018) per i reati previsti dagli artt. 479, 483 e 640 c.p. in relazione a una domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale scolastico amministrativo. Ha chiesto la revisione sostenendo che una consulenza grafologica di parte dimostrerebbe l'apocrifia della sottoscrizione della domanda (e che la copia del documento di identità non era allegata). Ha invocato anche una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Messina in un caso analogo. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ritenendo che, anche ammettendo l'apocrifia della firma, la prova nuova sarebbe ininfluente rispetto al giudizio di condanna, dato l'utilizzo della domanda, la successiva chiamata e sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della ricorrente, e altri elementi (uso del nome al maschile, codice fiscale maschile, mancata allegazione del documento). La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (natura istantanea del falso e rilevanza decisiva dell'apocrifia) e vizio di motivazione sulla valutazione delle nuove prove e della sentenza assolutoria altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha richiamato il corretto parametro di valutazione preliminare delle istanze di revisione (art. 630 c.p.p.), secondo cui il giudice valuta sommariamente l'astratta idoneità delle nuove prove senza anticipare il giudizio di merito. Ha confermato che, anche ipotizzando l'apocrifia della firma, la prova nuova non avrebbe inciso sulla tenuta della condanna. Ha escluso che la sentenza di assoluzione in altro procedimento, emessa contro diverso soggetto, possa costituire "fatto antagonista" ai sensi di art. 630 c.p.p. o prova nuova rilevante se non sono indicate le prove che hanno portato a quella decisione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma penale richiamata come parte della contestazione originaria; il giudizio definitivo ha ritenuto integrati gli elementi di reato relativi all'ipotesi in contestazione
art. 483 cod. pen.
Richiamata quale norma applicata nella condanna originaria (riferita a ipotesi di falso in documenti amministrativi o similari)
art. 640 cod. pen.
Norma sul reato di truffa, indicata tra i capi di imputazione confermati in sede d'appello
art. 489 cod. pen.
Richiamata nella discussione dalla ricorrente in relazione all'uso di atto falso e alla sua depenalizzazione; la Corte non ha ritenuto utile riaprire la materia penale della sentenza irrevocabile in sede di revisione
art. 7 d.lgs. n. 7/2016
Richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe depenalizzato l'uso dell'atto falso (art. 489 c.p.); la Corte non ha elaborato una nuova interpretazione sostanziale della depenalizzazione in questa sede
art. 630 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la revisione per scoperta di nuove prove: la Corte ha richiamato il criterio secondo cui il giudice verifica sommariamente l'astratta idoneità delle nuove prove senza entrare nel merito, e ha precisato che il fatto che un altro giudice abbia assolto diverso soggetto non costituisce automaticamente "fatto antagonista"
art. 634 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla declaratoria de plano di inammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato l'inammissibilità con ordinanza resa de plano ai sensi di questa norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità: applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000
Massime di principio
- In sede di revisione per scoperta di nuova prova (art. 630 c.p.p.) il giudice compie una valutazione sommaria e astratta dell'idoneità della prova a incidere sul giudicato, ma non può anticipare il giudizio di merito.
- La dimostrazione dell'apocrifia di una firma non è automaticamente decisiva se nel processo originario sussistono altri elementi concreti che collegano l'imputato all'uso e alla presentazione dell'atto (es. utilizzo del documento, successiva chiamata e sottoscrizione del contratto).
- Una sentenza di assoluzione pronunciata in un diverso procedimento e nei confronti di diverso soggetto non costituisce di per sé "fatto antagonista" rilevante ai fini della revisione; è necessario invece indicare e allegare le prove materiali che hanno condotto a quella decisione.
- Questioni di interpretazione normativa o di valutazione delle norme incriminatrici che potevano essere dedotte in sede di impugnazione ordinaria non sono rimediabili attraverso la revisione se non emergono fatti nuovi specifici e pertinenti.
- La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione comporta conseguenze economiche (spese processuali e, eventualmente, somme alla cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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