Ordinanza n. 509/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Foggia, valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale di apertura della procedura di call veloce e gli ulteriori atti connessi, contestando il regime applicato ai titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, non ancora riconosciuta dal Ministero. In particolare, hanno chiesto l'annullamento degli atti nella parte in cui prevedono il loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e impediscono la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma riguarda esclusivamente le modalità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, considerato l'elevato numero degli stessi e le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'inosservanza del termine per la pubblicazione comporta l'improcedibilità del ricorso. Il merito delle domande di annullamento resta impregiudicato.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre modalità di integrazione del contraddittorio adeguate alle concrete esigenze del giudizio.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto, l'integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro un termine perentorio, con successivo deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione.
- L'omessa esecuzione, nel termine perentorio stabilito dal giudice, dell'attività di integrazione del contraddittorio autorizzata ai sensi dell'art. 49 c.p.a. può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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