Cassazione Civile, Ordinanza n. 32367/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Nel corso degli anni 2010 e 2011, in base a un contratto di fornitura di energia elettrica, la società fornitrice aveva addebitato nelle fatture alla controparte un importo a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi versata all'amministrazione finanziaria. I crediti derivanti dal contratto erano stati ceduti sin dall'origine a una società di factoring, alla quale il cliente finale aveva effettuato i pagamenti. Il cliente finale aveva quindi introdotto un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., la condanna della fornitrice alla restituzione della somma corrispondente all'addizionale pagata, deducendone l'illegittimità per contrasto con il diritto dell'Unione europea. La domanda era stata accolta nei due gradi di merito. In cassazione la società fornitrice proponeva cinque motivi: 1) errata individuazione del soggetto passivamente legittimato, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere proposta contro la cessionaria dei crediti e non contro la fornitrice, per l'autonomia tra rapporto tributario e rapporto civilistico e per gli effetti della cessione; 2) violazione del sistema delle fonti UE e interne, per avere la Corte territoriale attribuito efficacia erga omnes all'interpretazione della Corte di giustizia su una norma non direttamente efficace; 3) impossibilità per il giudice di merito di disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla qualificazione dell'addizionale come imposta indiretta ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva; 5) erronea sussunzione dell'addizionale tra le altre imposte indirette, per difetto di autonomia giuridica rispetto all'accisa. La Corte di cassazione ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimazione passiva per difetto di specifica contestazione del contenuto del contratto di factoring, e ha respinto anche i motivi sostanziali, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio, già affermato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, secondo cui il consumatore finale che abbia pagato in rivalsa l'imposta riconosciuta contraria al diritto UE può agire direttamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito, con possibile rivalsa del fornitore verso lo Stato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese e statuizione sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società fornitrice. Ha ritenuto infondato il quarto motivo perché non vi era omessa pronuncia, essendo la censura di appello implicitamente disattesa dalla motivazione della sentenza di merito. Ha respinto il primo motivo sulla legittimazione passiva osservando che la sentenza impugnata aveva fondato l'individuazione della fornitrice come soggetto che aveva effettivamente ricevuto la somma sull'impossibilità di ricostruire il contenuto concreto del factoring, in assenza di produzione del relativo contratto; tale specifico presupposto non era stato attinto da una censura adeguata. Ha respinto congiuntamente il terzo, il quarto e il quinto motivo, richiamando la giurisprudenza sopravvenuta e il principio per cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna, il consumatore finale che abbia pagato l'addizionale in rivalsa può ripeterla direttamente dal fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ha inoltre osservato che la successiva pronuncia della Corte di giustizia del 19 giugno 2025 non mutava l'esito, poiché intervenuta su una disciplina già colpita da illegittimità costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La prestazione eseguita in rivalsa su un tributo poi riconosciuto illegittimo è ripetibile dal solvens nei confronti dell'accipiens, poiché viene meno la causa giustificatrice del pagamento.
art. 1260 c.c.
Richiamato nel motivo sul factoring e sulla titolarità del credito ceduto.
art. 1264 c.c.
Richiamato nel motivo sul factoring e sugli effetti della cessione del credito.
L. 21 febbraio 1991, n. 52
Richiamata dalla ricorrente per sostenere gli effetti della cessione dei crediti e la legittimazione del cessionario.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
artt. 14, secondo comma, 53, primo comma, e 56, primo comma
Richiamato nel motivo sul regime dell'accisa e dei rapporti con l'addizionale provinciale.
art. 11 Cost.
Invocato in relazione al rapporto tra ordinamento interno e diritto UE e alla disapplicazione della norma interna.
art. 117, primo comma, Cost.
Invocato quale parametro di conformazione del diritto interno al diritto dell'Unione.
art. 267 TFUE
Richiamato nel motivo sulla rilevanza e sull'efficacia dell'interpretazione della Corte di giustizia.
art. 288 TFUE
Richiamato per contestare la portata delle direttive e della loro interpretazione.
art. 291 TFUE
Richiamato nel motivo sulla disapplicazione e sull'attuazione del diritto UE.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 384 c.p.c.
Utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.
art. 6 d.l. n. 511 del 1988
Norma interna sull'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE
Disposizione richiamata nel contenzioso sulla natura dell'addizionale provinciale rispetto alle accise e alle altre imposte indirette.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata, pur senza esaminare espressamente un motivo, lo abbia implicitamente rigettato attraverso una motivazione incompatibile con la tesi proposta.
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito il legittimato passivo è l'accipiens; tuttavia, quando la prestazione sia stata incassata da un soggetto che, per il concreto assetto del rapporto di factoring non adeguatamente provato, risulti il percettore effettivo della somma, l'azione può essere proposta nei suoi confronti.
- Chi abbia pagato in rivalsa un'addizionale o imposta poi dichiarata contraria al diritto dell'Unione, una volta caducata ex tunc la causa giustificatrice della prestazione, può agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore che ha addebitato l'importo.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che istituisce il tributo determina, nei rapporti tra solvens e accipiens, il venir meno retroattivo del titolo del pagamento, senza che rilevi, ai fini dell'azione restitutoria, la successiva rivalsa del fornitore verso lo Stato.
- Quando la questione di diritto è stata già risolta da una giurisprudenza consolidata sopravvenuta, il giudice di legittimità può correggere la motivazione della sentenza impugnata confermandone il dispositivo.
- La mancata produzione del contratto che disciplina il factoring impedisce di accertare in modo puntuale l'assetto dei rapporti tra cedente e cessionario, con conseguenze decisive sulla individuazione del soggetto passivamente legittimato.
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