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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32759/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino (22/12/2021) che aveva confermato il sequestro preventivo del profitto ritenuto derivante da reati tributari. A Romano sono contestati, ai sensi dell'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000, quattro episodi (capi 30, 40, 41, 42) relativi a indebita compensazione di crediti IVA inesistenti: capo 30 per aver apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2019 della "Servizi Market s.r.l." consentendo l'uso di un credito inesistente; capi 40‑42 per aver trasmesso telematicamente modelli F24 con i quali tre società (PG Master, Costruzioni generali Alta Montagna, Delta Tech) avrebbero utilizzato crediti inesistenti. Il ricorso denunciava violazione di legge nell'applicazione dell'art. 10‑quater e carenza/illogicità della motivazione, deducendo assenza dell'elemento soggettivo (dovuta diligenza e verifiche, presenza di rogito notarile, coerenza con oggetto sociale, incarico conferito dal contribuente e non da terzi) e contestando errori fattuali (confusione con altra società MGM s.r.l., ruolo di Buttazzo limitato a intermediario).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto preliminarmente che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione incomprensibile. Sulla valutazione del fumus commissi delicti, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia fornito un'adeguata e razionale motivazione: anomalie nella generazione del credito (proporzione del credito rispetto al volume d'affari e incoerenza con liquidazioni IVA precedenti), mancanza di tenuta delle scritture contabili da parte di Romano, incarico conferito da soggetto (Buttazzo) privo di ruolo formale nelle società e assenza/irregolarità delle dichiarazioni delle società beneficiarie dei crediti. Le contestazioni della difesa attengono a valutazioni fattuali e all'elemento soggettivo che possono essere approfondite in sede probatoria, ma non costituiscono violazione di legge rilevabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater

    La norma è stata applicata rispetto alla fattispecie di indebita compensazione di crediti IVA inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistere elementi rivelatori del fumus commisi delicti con riferimento alla partecipazione del professionista che appone il visto di conformità e trasmette versamenti telematici

  • codice di procedura penale, art. 325

    Richiamata per l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo/probatorio: il rimedio è consentito solo per violazione di legge (inclusi errores in iudicando/in procedendo) o vizi motivazionali radicali

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Richiamato nella giurisprudenza citata: l'illogicità manifesta della motivazione è materia di specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., non sindacabile con il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro salvo i casi di violazione di legge o carenza assoluta della motivazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice; le contestazioni meramente fattuali o di apprezzamento della prova sono in genere inammissibili in questa sede
  • Nelle indagini su indebita compensazione IVA, indicatori quali il credito sproporzionato rispetto al volume d'affari, l'incongruenza rispetto alle liquidazioni IVA pregresse e l'assenza o irregolarità delle dichiarazioni fiscali sono elementi che fondano il fumus commissi delicti
  • La presenza di un atto pubblico (es. rogito) o della documentazione formale non esclude automaticamente la sussistenza di sospetti: è necessario valutare la coerenza complessiva dell'operazione rispetto alla gestione contabile e alla posizione reale del professionista nell'ambito delle scritture
  • La circostanza che un incarico sia stato conferito tramite un intermediario suscettibile di non avere ruoli formali nelle società può rafforzare i sospetti sulla genuinità dell'operazione e sulla posizione soggettiva del professionista; è importante documentare chi ha conferito effettivamente l'incarico
  • Le contestazioni relative all'elemento soggettivo (diligenza, consapevolezza) possono essere approfondite in sede dibattimentale e probatoria; tuttavia, contrapporre argomentazioni difensive fondate su valutazioni fattuali non sempre è sufficiente per invalidare un provvedimento cautelare in Cassazione

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