Sentenza n. 1691/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026 relativa al regolamento aziendale previgente sull’indennità di rischio da radiazioni e ai verbali della Commissione di valutazione del rischio radiologico degli ultimi cinque anni
Esito
La controversia
Il ricorrente, dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e asseritamente esposto in modo non occasionale a radiazioni ionizzanti, ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata via PEC il 12 febbraio 2026. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 e dell’art. 2 della l. 241/1990, nonché sviamento ed eccesso di potere, sostenendo di avere interesse a conoscere il regolamento aziendale previgente sull’attribuzione dell’indennità di rischio radiologico, i verbali della Commissione degli ultimi cinque anni relativi alla propria posizione e, in mancanza di verifiche, un’attestazione dell’omissione o dell’inesistenza dei verbali. L’accesso era funzionale a conoscere le valutazioni sulla propria esposizione e l’operato dell’Azienda, anche in vista di un’eventuale iniziativa per ottenere l’indennità e il riposo biologico. L’A.S.L. ha eccepito la cessazione della materia del contendere per avere depositato la documentazione disponibile e ha contestato l’attualità dell’interesse, in assenza della prova dei presupposti per l’indennità. Il ricorrente ha dichiarato soddisfatto l’interesse rispetto ai verbali generali depositati, ma ha insistito per ottenere il regolamento previgente o una dichiarazione della sua inesistenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata integralmente la materia del contendere. In udienza l’A.S.L. ha chiarito che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni; inoltre, l’Azienda aveva depositato i verbali disponibili degli ultimi cinque anni, contenenti gli elenchi degli aventi diritto, e il ricorrente ha preso atto dell’inesistenza di verbali riferiti alla propria posizione perché la relativa valutazione non era stata eseguita. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse ottenuto in giudizio l’ostensione dei documenti effettivamente esistenti e disponibili, mentre gli altri documenti richiesti non esistevano. Le contestazioni sul silenzio e sulla fondatezza dell’accesso non sono state decise nel merito, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia. Spese integralmente compensate, anche perché l’istanza aveva riguardato documenti inesistenti.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti
La disposizione è indicata come base dell’istanza di accesso, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale: definisce il giudizio per cessazione della materia del contendere dopo la produzione dei documenti disponibili e l’accertamento dell’inesistenza degli altri.
art. 5 d.lgs. 33/2013
Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti
La norma è richiamata quale ulteriore fondamento dell’istanza, senza che il TAR ne esamini i presupposti o ne enunci una regola interpretativa.
Massime di principio
- La produzione in giudizio dei documenti esistenti e disponibili, accompagnata dall’accertamento che gli ulteriori atti richiesti non esistono, può determinare la cessazione della materia del contendere nell’azione di accesso, quando il ricorrente abbia ottenuto l’ostensione concretamente conseguibile.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione non comporta necessariamente la condanna alle spese dell’amministrazione: il giudice può compensarle considerando anche che l’istanza riguardava documenti inesistenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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