Cassazione Penale, Sentenza n. 19684/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca e/o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per il delitto di cui all'art. 640-bis c.p. Il ricorrente censura: 1) carenza di motivazione rispetto alla mancata verifica del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c)); 2) inosservanza dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per difetto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, considerato il tempo trascorso (circa un anno), la giovane età, l'assenza di precedenti, il reperimento e lo svolgimento di attività lavorativa autorizzata.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale territoriale: il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-ambientale. Il tempo intercorso da solo non esclude le esigenze cautelari; nel caso concreto il Tribunale ha valutato la gravità del reato (alto importo dell'ingiusto profitto) e la consistente durata del periodo di contestazione (aprile 2020 - novembre 2021) ritenendo non sopravvenuti elementi tali da neutralizzare il periculum. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
Norma dell'imputazione (frode informatica): contestato come fatto concreto che giustifica la misura cautelare; la gravità e le modalità della condotta sono state valutate ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte interpreta il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione come una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di reato ma una valutazione basata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale.
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato per spiegare che il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice che applica la custodia cautelare originaria; non è invece di per sé determinante ai fini della revoca o sostituzione della misura.
art. 299 c.p.p.
Richiamato per distinguere i diversi momenti e criteri di valutazione tra accertamento iniziale e provvedimenti di revoca/sostituzione della misura cautelare.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022
Principio secondo cui l'attualità del pericolo non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato; serve una valutazione prognostica basata sulla fattispecie concreta.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 9500 del 2016; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016
Affermano che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte, anche se risalenti nel tempo, quando permangono atteggiamenti e collegamenti ambientali sintomatici.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013 (Scalarnana); Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 (Sisti)
Consolidato insegnamento che il semplice decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei ad escludere le esigenze cautelari; occorrono elementi concreti che attestino il mutamento della situazione.
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ai fini cautelari è valutazione prognostica: non è necessaria l'imminenza di specifiche occasioni di reato, ma occorre valutare modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale.
- Il decorso del tempo dalla commissione del reato o dall'applicazione della misura non determina automaticamente la revoca o sostituzione della misura cautelare; vanno rilevati elementi sintomatici di effettivo mutamento della situazione.
- La gravità del reato e le modalità realizzative (es. importo dell'illecito, complessità della condotta) possono giustificare il mantenimento di misure cautelari anche in presenza di assenza di precedenti e nuova occupazione lavorativa.
- La valutazione del giudice deve essere particolarmente approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti; la mera istanza difensiva senza elementi nuovi concreti difficilmente determina l'accoglimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze immediate: condanna alle spese processuali e possibile irrogazione di una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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