Sentenza n. 10526/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Direttore dell''Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato in data 13 dicembre 2022 prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 20 dicembre 2022, con il quale si “infligge all''Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a Roma, il -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della ‘Pena Pecuniaria'' nella misura di 2/30'''' ai sensi dell''art. 4, comma II, punto 10 del D.P.R. 737/1981, per la seguente mancanza: in data 19 ottobre 2022, comandato unitamente al Sovrintendente Capo -OMISSIS-, con turno di servizio 06:45-14:20 presso il noto obiettivo ‘Lima 2'', in Roma, alle ore 08.15 circa Ella avviava il motore dell''auto di servizio ivi posizionata, contravvenendo le consegne, senza autorizzazione e in assenza di contingenti ragioni di urgenza. Detta accensione del motore della autovettura di servizio, che veniva mantenuto acceso per diversi minuti, procurava la reazione di una inquilina dello stabile di fronte che La invitava a spostare il mezzo per l''odore di smog emanato. A seguito di tali doglianze, spostavate l''auto di servizio, posizionandola al limite della strada, con senso di marcia invertito”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti; - in ogni caso, per la condanna dell''amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare pecuniaria pari a 2/30 dello stipendio, irrogata per avere acceso per circa venti minuti il motore dell'auto di servizio durante il turno di vigilanza, in violazione delle consegne di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (poliziotto sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, addetto alla vigilanza esterna di un'abitazione privata, impugnava la sanzione disciplinare irrogata per avere acceso il motore dell'autovettura di servizio, parcheggiata presso l'obiettivo, dalle ore 8:15 alle ore 8:35 circa. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, rappresentando di avere acceso il motore per contrastare l'umidità dell'abitacolo e prevenire il rapido scaricamento della batteria; dopo la lamentela di una residente per lo smog, aveva temporaneamente spostato il veicolo. Il ricorso contestava, in particolare, l'assenza di una specifica individuazione delle disposizioni di servizio violate, l'omessa indicazione delle concrete esigenze di servizio ostative all'accensione del motore, l'irragionevolezza del divieto assoluto, la sproporzione della sanzione rispetto alla tenuità della condotta e l'assenza di una motivazione sulla gravità della sanzione. Il ricorrente evidenziava inoltre che successive disposizioni dell'amministrazione avevano consentito l'accensione del motore per brevi periodi, adottando cautele circa lo spostamento temporaneo dell'autovettura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare. Ha ritenuto il provvedimento carente di motivazione perché non individuava specificamente le disposizioni di servizio violate e non spiegava né le concrete esigenze di servizio che avrebbero vietato anche l'accensione per pochi minuti né le ragioni della gravità della sanzione pecuniaria. Il giudice ha inoltre ravvisato irragionevolezza, non essendo chiarito come l'accensione temporanea del motore avesse concretamente compromesso il servizio; il divieto assoluto risultava altresì problematico perché impediva l'utilizzo dell'aria condizionata o del riscaldamento per esigenze fisiologiche degli operatori. È stata infine ritenuta sproporzionata la sanzione, in rapporto alla condotta minima, tenuta in buona fede, non lesiva di diritti altrui e non idonea a compromettere il servizio. La successiva autorizzazione amministrativa all'accensione del motore per brevi periodi è stata valorizzata come elemento di conferma dell'irragionevolezza del precedente divieto assoluto. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, punto 10, d.P.R. 737/1981
La disposizione è indicata quale base normativa della sanzione disciplinare pecuniaria irrogata al dipendente della Polizia di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Un provvedimento disciplinare deve individuare in modo specifico la disposizione di servizio asseritamente violata e le concrete esigenze funzionali che rendono disciplinarmente rilevante la condotta contestata; il mero richiamo generico a consegne non individuate non è sufficiente.
- La motivazione della sanzione disciplinare deve consentire di comprendere le ragioni della scelta della specifica misura e della sua gravità, soprattutto quando la condotta contestata è di modesta entità.
- Il divieto imposto al personale di accendere il motore di un veicolo di servizio deve essere ragionevole e coerente con le esigenze operative e fisiologiche degli operatori; l'amministrazione deve considerare le modalità concrete della condotta e il suo effettivo impatto sul servizio.
- Una sanzione disciplinare è sproporzionata quando impone un rilevante sacrificio economico e personale a fronte di una condotta minima, posta in buona fede, non lesiva di terzi e non concretamente pregiudizievole per il servizio.
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