Cassazione Civile, Ordinanza n. 28680/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una società sanitaria per ottenere la restituzione della metà dell'IRES versata nel biennio 2010/2011, invocando l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. La contribuente sosteneva di avere diritto al beneficio pur non essendo ancora qualificata come presidio ospedaliero in via definitiva, poiché operava in regime di accreditamento provvisorio e aveva presentato domanda di accreditamento definitivo in data 28.02.2008, poi accolta solo nel 2013; il ritardo nel perfezionamento sarebbe dipeso dall'inerzia della Regione. La CTR aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente l'accreditamento provvisorio e valorizzando l'indipendenza della contribuente rispetto al ritardo amministrativo. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. 833/1978, 8 d.lgs. 502/1992 e 6, comma 1, lett. a), d.P.R. 601/1973, sostenendo che il beneficio spetta solo ai soggetti rientranti nella specifica categoria degli enti ospedalieri/accreditati in modo definitivo, non essendo sufficiente il mero accreditamento provvisorio né le eventuali convenzioni con l'ASL.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
norma posta a base dell'istanza di rimborso fiscale.
art. 6 d.P.R. n. 601/1973
agevolazione fiscale di stretta interpretazione, applicabile solo ai soggetti che rientrano nella categoria degli enti ospedalieri prevista dalla norma.
art. 43 d.P.R. n. 833/1978
richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso come norma del quadro sanitario rilevante per la qualificazione del soggetto beneficiario.
art. 8 d.lgs. 502/1992
richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso come norma del quadro sanitario rilevante per la disciplina dell'accreditamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per categorie soggettive determinate devono essere interpretate in modo stretto e non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge.
- Nel settore sanitario, il solo accreditamento provvisorio non integra il presupposto per beneficiare di un'agevolazione riservata agli enti ospedalieri o a strutture formalmente riconosciute in via definitiva.
- Quando il diritto al beneficio fiscale dipende da un previo e formale atto amministrativo costitutivo, il contribuente non può pretendere il rimborso 'ora per allora' invocando il ritardo della pubblica amministrazione nel perfezionamento della procedura.
- Se la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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