Cassazione Penale, Ordinanza n. 02013/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina aveva confermato la decisione di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 681 c.p. e aveva rideterminato la pena in euro 2.340,00 di ammenda. Con il primo motivo ha sostenuto che la predisposizione di una specifica delega, intervenuta a seguito dell'organizzazione dell'attività agonistica, avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità per l'omessa osservanza delle prescrizioni inerenti la licenza di pubblica sicurezza. Ha inoltre dedotto profili di particolare tenuità del fatto, contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo principale, osservando che le prescrizioni violate riguardavano una licenza di pubblica sicurezza rilasciata alla persona fisica titolare, sicché le connesse responsabilità non erano trasferibili a un delegato, il quale può svolgere soltanto attività esecutiva sotto la vigilanza del titolare. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha rilevato che i giudici di merito si erano già pronunciati e che il ricorrente, in sede di legittimità, proponeva soltanto argomenti di merito alternativi e non scrutinabili. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 681 c.p.
È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; dalla motivazione emerge solo che punisce l'omessa osservanza di prescrizioni inerenti a una licenza di pubblica sicurezza.
art. 616 c.p.p.
È la disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Le prescrizioni collegate a una licenza di pubblica sicurezza rilasciata alla persona fisica titolare gravano sul titolare stesso e la responsabilità per la loro inosservanza non può essere trasferita a un delegato mediante una mera organizzazione interna dell'attività.
- La delega a terzi, in materia di adempimenti connessi a licenze personali, non esonera il titolare dalle responsabilità che restano sue proprie; il delegato può svolgere solo attività esecutive sotto la vigilanza del titolare.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere riesaminati profili di merito già valutati dai giudici di merito, né possono essere accolte censure che si limitino a proporre una diversa lettura fattuale o valutativa della vicenda.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto è inammissibile in sede di legittimità quando si risolva in una critica meramente alternativa rispetto alla motivazione già resa dai giudici di merito.
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