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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34709/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del GIP di Novara che si era dichiarato incompetente territorialmente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da Giovanni Raneri. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 93 d.P.R. 115/2002, sostenendo che il Gip, pur avendo dichiarato incompetenza territoriale, avrebbe dovuto comunque esaminare l'istanza presentata il 4 gennaio 2025 (posteriore all'ordinanza di trasferimento del procedimento) e che l'art. 93 non esclude la competenza per atti connessi alla fase pendente; (2) errata applicazione di legge perché il Gip ha imposto al difensore di trasmettere l'istanza al giudice territorialmente competente (Tribunale di Pistoia) invece di farla trasmettere d'ufficio dalla cancelleria, con il rischio di far decorrere un nuovo termine e di perdere la liquidazione degli onorari per la fase davanti al Tribunale del riesame di Torino.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non fondata la censura sul presunto obbligo del Gip di decidere sull'istanza presentata dopo la pronuncia di incompetenza territoriale e ha richiamato la disposizione dell'art. 124 d.P.R. 115/2002 (co. 2) sul consiglio dell'ordine competente. Il provvedimento del Gip impugnato prevedeva espressamente la trasmissione degli atti "al giudice territorialmente competente a decidere", dunque non producendo alcun effetto preclusivo e non obbligando il difensore a riproporre l'istanza. Per l'inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente il giudice ha inoltre condannato Ranieri al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art. 93

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del giudice dinanzi al quale pende il processo; il giudice del merito ha ritenuto che tale norma non obbligava il Gip di Novara a decidere sull'istanza presentata dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • d.P.R. 115/2002, art. 124, comma 2

    il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito

    Usata per confermare che il consiglio dell'ordine competente è legato alla sede del magistrato competente e per spiegare che la trasmissione disposta dal Gip non crea preclusione; supporta l'idea che la competenza e le procedure di trasmissione vanno valutate secondo la collocazione del procedimento.

  • L. 217/1990, art. 1, comma 8 (richiamata Corte Costituzionale)

    Citata tramite giurisprudenza costituzionale per affermare che la decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è atto di giurisdizione relativo a diritti con fondamento costituzionale e quindi sottoposto alle regole dell'impugnabilità; il giudice ha richiamato questo principio per qualificare la natura del provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza Corte Costituzionale (ordinanza 10/03/1999 e sentenza n.186 del 7-13/06/2000)

    Richiamate per evidenziare la natura giurisdizionale delle decisioni sul patrocinio a spese dello Stato e per motivare la condanna per inammissibilità imputabile al ricorrente (colpa del ricorrente).

Massime di principio

  • Se un giudice si dichiara territorialmente incompetente e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, l'istanza presentata successivamente presso il giudice originario può essere considerata inefficace: la trasmissione disposta dal Gip non comporta una preclusione, ma rende inutile la riproposizione dell'istanza da parte della difesa presso il primo giudice.
  • La presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo la pronuncia di incompetenza territoriale espone il richiedente al rischio di inammissibilità: è preferibile depositare l'istanza presso il giudice territorialmente competente o assicurarsi che il provvedimento di trasferimento disponga esplicitamente la trasmissione anche delle istanze già pendenti.
  • La cancelleria del giudice che dispone la trasmissione dovrebbe ovviare alla necessità di un nuovo adempimento da parte della difesa: per evitare contestazioni, è utile chiedere espressamente nel provvedimento che la cancelleria provveda alla trasmissione delle singole istanze e conservarne evidenza.
  • Per tutelare la liquidazione degli onorari relativi a fasi già svolte, è importante documentare la data di presentazione dell'istanza e ogni comunicazione di trasmissione; tuttavia, la mera trasmissione disposta dal giudice originario evita generalmente la perdita degli effetti già prodotti dall'istanza presentata.
  • In caso di dubbio sulla competenza territoriale o sull'effetto degli atti di trasferimento, la parte dovrebbe evitare duplicazioni d'atto e, se necessario, sollecitare formalmente la trasmissione degli atti mediante istanza alla cancelleria o mediante richiesta al giudice competente.

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