Cassazione Penale, Sentenza n. 12513/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (mesi 7 di arresto) per contravvenzioni ambientali e amministrative, deducendo: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità e non abitualità del comportamento (i precedenti sarebbero remoti); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione dell'imputato; 3) carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è inammissibile come mera reiterazione di doglianze già respinte in appello: i giudici hanno ritenuto che non ricorra la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis data l'ampiezza dell'attività (70 autovetture stoccate rispetto a 30 autorizzate) e precedenti per violazioni ambientali. Il secondo motivo è manifestamente infondato: le attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo e non sono riconosciute per mera buona condotta collaborativa, mentre il certificato penale e la gravità dei fatti hanno giustificato il diniego. Il terzo motivo è inammissibile: la richiesta di sospensione condizionale era generica e priva di elementi fattuali idonei a fondare una prognosi favorevole, inoltre il ricorrente ha già usufruito in passato del beneficio; la Corte osserva che il giudice può implicitamente negare la sospensione motivando la pericolosità dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
"non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"
La Corte interpreta la norma come richiedente congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la valutazione deve seguire i criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'esistenza di precedenti e l'entità dell'attività svolta escludono l'applicabilità della non punibilità nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
"natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato..., intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto"
Fornisce i criteri per valutare la particolare tenuità dell'offesa e per la quantificazione della pena; utilizzato dalla Corte per escludere la tenuità in relazione a modalità e danno/pericolo.
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1 lett. b) e comma 4
Norme richiamate tra le contravvenzioni per cui il ricorrente è stato condannato; contribuiscono a definire la gravità dell'illecito ambientale contestato.
d.lgs. 209/2003, art. 13
Articolo citato tra le norme violate e poste a fondamento della condanna; la sentenza valuta complessivamente le violazioni contestate per escludere benefici.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo e non è automatico in assenza di elementi negativi.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice d'appello di motivare il mancato esercizio del potere-dovere di applicare la sospensione condizionale della pena quando ne ricorrano le condizioni; tuttavia la richiesta generica del beneficio non impone al giudice di concederlo d'ufficio.
art. 165 cod. pen.
Richiamato dalla Corte a proposito delle condotte che, nel caso di seconde concessioni, devono essere offerte per rendere possibile la sospensione condizionale; la mancata indicazione di tali elementi rende la richiesta generica e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere delle spese e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento: entrambe le condizioni devono risultare dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La non abitualità del comportamento si valuta anche con riferimento ai precedenti penali: ripetuti illeciti anche se remote possono ostare al riconoscimento della non punibilità; la giurisprudenza ritiene indice di abitualità almeno due altri illeciti.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono un semplice premio per assenza di elementi negativi; richiedono elementi positivi specifici e rilevanti e il giudice di merito deve motivare adeguatamente il diniego con riferimento agli elementi ritenuti preponderanti.
- La richiesta di sospensione condizionale della pena deve essere formulata con indicazione di elementi fattuali idonei a dimostrare una prognosi favorevole: richieste generiche, e specialmente le seconde concessioni senza offerta di specifiche condotte, rischiano di essere ritenute inammissibili.
- Il giudice d'appello può implicitamente negare benefici (attenuanti o sospensione) motivando la pericolosità o la personalità negativa dell'imputato; in tali casi quella motivazione è sufficiente a giustificare il diniego.
- I ricorsi per cassazione che si limitano a reiterare censure già valutate e motivatamente respinte dal giudice di merito sono inammissibili per mera ripetizione di argomentazioni già affrontate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12494/2025 del 01/04/2025
- Sentenza penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12495/2025 del 01/04/2025
- Sentenza penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12496/2025 del 01/04/2025
- Sentenza penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12497/2025 del 01/04/2025
- Sentenza penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12498/2025 del 01/04/2025
- Sentenza penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12499/2025 del 01/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →