Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2046/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 138/2025 del 03.04.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Como - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 298/2024;

Giustizia amministrativa202503925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Como che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Como, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare della somma di 500 euro annui prevista per la carta docente e aveva condannato il Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, delle somme relative a tre anni scolastici. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva accreditato complessivamente 1.500 euro sulla carta docente. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. L'inadempimento risultava documentato e non era stato contestato dal Ministero costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che ricorrevano i presupposti per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare integrale esecuzione al giudicato, mediante l'accredito sulla carta docente delle somme riconosciute, entro 90 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale collegato alla carta docente, riconosciuto nel caso concreto nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a una prestazione in favore del privato.
  • Quando il giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione risultano documentalmente provati e l'amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • Prima di proporre l'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attivazione può essere subordinata a istanza del creditore e il cui intervento, se rientra nei compiti istituzionali, non comporta il riconoscimento di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.