Cassazione Penale, Sentenza n. 5049/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposte da Nicola Mansi. Il ricorso per cassazione lamentava: motivazione carente, contraddittoria e manifesta illogicità per essersi il Tribunale fondato unicamente sul curriculum criminale (in gran parte risalente) senza valutare adeguatamente gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa (volontà di reinserimento, serietà dell'attività di volontariato, relazione di sintesi dell'istituto che valorizzava la condotta carceraria), la mancata verifica dell'attualità della pericolosità (assenza di specifici precedenti di polizia o carichi pendenti) e l'erronea esclusione della possibilità che un'attività di volontariato possa concorrere a formare idonea condizione per la semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Ha censurato la motivazione del giudice di merito come apodittica e carente: il Tribunale aveva fondato il diniego sostanzialmente sul pregresso curriculum criminale senza valutare la collocazione temporale dei reati, la mancanza di elementi oggettivi a favore della attualità della pericolosità, né aveva adeguatamente considerato il parere favorevole dell'equipe d'istituto e la proposta di volontariato. In ordine alla semilibertà, la Corte ha richiamato il principio secondo cui anche un'attività non retribuita può concorrere al reinserimento e, quindi, a giustificare misure semilibere; tuttavia ha ritenuto il motivo assorbito dalla fondatezza del rilievo principale e ha rinviato il riesame complessivo.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza/contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha accertato che il provvedimento di merito non fornisce una motivazione congrua e ancorata a elementi oggettivi.
art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 (semilibertà)
Richiamato in relazione all'istanza di semilibertà; la Corte richiama la giurisprudenza per cui attività non retribuita (es. volontariato) può concorrere alla valutazione della idoneità al reinserimento e, quindi, non può essere automaticamente esclusa come titolo per la semilibertà.
art. 27 Costituzione
Richiamato dalla difesa per sostenere il principio della detenzione come extrema ratio e la funzione rieducativa della pena. La Corte, annullando l'ordinanza, ha implicitamente rafforzato l'esigenza di motivazioni che valorizzino la finalità rieducativa e il diritto al reinserimento quando sussistono elementi a favore.
Massime di principio
- Il diniego di misure alternative (affidamento in prova, semilibertà) non può fondarsi soltanto sulla gravità o sul passato della condotta: il giudice deve valutare la attualità della pericolosità con riferimento ad elementi oggettivi e recenti (precedenti di polizia specifici, carichi pendenti, comportamenti recenti).
- Le valutazioni prognostiche devono essere motivate in modo concreto e non apodittico: occorre esplicitare quali elementi oggettivi giustificano il timore di reiterazione del reato e perché gli elementi favorevoli (relazioni d'istituto, attività di volontariato, percorso trattamentale) non sono ritenuti sufficienti.
- L'attività di volontariato, se idonea a favorire il reinserimento e la gradualità dell'esterno, può essere considerata rilevante anche ai fini della semilibertà; non è esclusa a priori per il solo fatto di essere non retribuita.
- La gradualità e la sperimentazione extramuraria (permessi premio, esternato graduale) sono strumenti legittimi, ma la decisione che li esclude deve essere adeguatamente motivata e ancorata a fatti concreti.
- Note generiche o vaghe segnalazioni di collegamenti con la criminalità organizzata non possono sostituire la specificazione di elementi probatori o informazioni di polizia precise; una valutazione basata su indizi generici è insufficiente.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le mancanze motivazionali costituiscono un motivo potente per ottenere l'annullamento e il rinvio, soprattutto quando il provvedimento di merito non confronta seriamente le circostanze favorevoli prodotte dalla difesa.
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