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Ordinanza

Ordinanza n. 2395/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00740/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 740/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, relativa alla procedura di gara CIG B6D0786301

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro gli atti della procedura di gara. Il Collegio ha ritenuto complessa la questione, ma ha rilevato che la sentenza impugnata appare lineare e conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente. Quanto al periculum in mora, ha effettuato una comparazione degli interessi contrapposti, ritenendo recessivo l’interesse dell’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Sardegna. La decisione cautelare si fonda sia sulla valutazione secondo cui la sentenza impugnata appare lineare e conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente, sia sull’esito negativo della comparazione degli interessi, nella quale l’interesse dell’appellante è stato ritenuto recessivo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere negata quando la decisione di primo grado appaia lineare e conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente e, nella comparazione degli interessi contrapposti, l’interesse dell’appellante risulti recessivo.
  • La complessità della questione controversa non impone di per sé la concessione della tutela cautelare, ove il giudice ritenga insufficienti gli elementi favorevoli alla sospensione e prevalenti gli interessi contrapposti alla misura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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