Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19113/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata. Di Mattia contestava la qualificazione del fatto come rapina (sosteneva che si sarebbe trattato di furto con strappo o al più di rapina impropria, per mancata efficacia intimidatoria della condotta), deducendo vizio di motivazione e violazione di norme del codice penale. Buttafuoco eccepiva (i) l'invalidità della notifica del decreto di citazione effettuata ex art. 161, comma 4, c.p.p. al proprio difensore di fiducia e la conseguente nullità della dichiarazione di assenza, (ii) il mutamento della composizione del collegio senza rinnovo dell'istruttoria violando il principio di immutabilità del giudice, (iii) la errata qualificazione della propria condotta come concorso in rapina invece che come favoreggiamento reale, e (iv) profili di illogicità nella motivazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Di Mattia: il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione nel senso di rapina (in particolare rapina impropria/condotta idonea a garantire il possesso della refurtiva mediante condotta violenta/minacciosa dopo lo spossessamento). Per Buttafuoco: il motivo sulla notifica è ritenuto infondato poiché l'irregolarità era stata sanata mediante consegna della copia del decreto al difensore presente e nessuna eccezione fu tempestivamente sollevata; il cambio parziale del collegio non ha prodotto nullità in assenza di richieste di rinnovazione delle parti; la condotta della ricorrente è stata ritenuta partecipativa e non qualificabile come semplice favoreggiamento reale; il trattamento sanzionatorio è stato mantenuto ritenendolo vicino al minimo edittale. Conseguenze economiche: Di Mattia condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; Buttafuoco condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Distinzione tra rapina propria e rapina impropria: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie impropria quando la violenza o la minaccia sono poste in essere dopo lo spossessamento per assicurare il possesso della cosa.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (notificazioni a difensore)

    La notificazione al difensore di fiducia è legittima e idonea quando sussiste l'impossibilità della notifica nel domicilio eletto; l'irregolarità può essere sanata se il difensore riceve la copia in udienza e non eccepisce tempestivamente.

  • artt. 468, 493, 495, 525, comma 2, cod. proc. pen. (immutabilità del giudice, prove e rinnovazione)

    Il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove o nuove prove, ma la mancata richiesta in udienza o l'assenza di eccezioni costituisce rinuncia e non produce nullità automatica; non è necessaria la formale rinnovazione di tutte le attività già svolte, salvo richiesta fondata delle parti.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Per affermare il concorso di persone è sufficiente che la condotta dell'imputato abbia concorso all'esecuzione del reato; la Corte ha ritenuto che l'intervento immediato della Buttafuoco abbia favorito l'esecuzione e l'acquisizione della refurtiva.

  • art. 175 e 179 cod. proc. pen. (assenza e formazione della contumacia / decisioni collegiali)

    Riferimenti richiamati nella discussione sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e sulla validità delle decisioni emesse da collegio la cui composizione sia variata; la Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità interpretando tali norme in combinato con l'art.161 c.p.p.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (circostanze e misura della pena)

    Richiamate in relazione alle contestazioni sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia valutato correttamente le circostanze attenuanti e l'aggravante, fissando la pena in misura prossima al minimo edittale.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riqualifica i fatti né rifa la valutazione probatoria salvo che la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali.
  • La distinzione tra rapina propria e rapina impropria dipende dal momento e dalla finalità della violenza o minaccia: se la violenza/minaccia segue lo spossessamento e mira a garantire il possesso della refurtiva, si configura la rapina impropria.
  • La notificazione al difensore di fiducia ex art.161, comma 4, c.p.p. può essere valida quando la notifica al domicilio non è possibile; tuttavia il difensore deve eccepire tempestivamente eventuali irregolarità, altrimenti l'irregolarità può essere considerata sanata.
  • Il mutamento della composizione del collegio non determina automaticamente l'annullamento: le parti devono chiedere la rinnovazione delle prove o eccepire l'immutabilità del giudice in modo tempestivo, indicando le ragioni; la mancata iniziativa equivale in genere a rinuncia.
  • La qualificazione del ruolo di una persona tra concorso nel reato e favoreggiamento reale dipende dal momento dell'intervento e dall'apporto all'esecuzione o alla conservazione del profitto: il favoreggiamento reale presuppone che il reato sia stato già consumato.
  • Le censure processuali e di merito non sollevate tempestivamente nei precedenti gradi o non confrontate specificamente con la motivazione di appello possono essere dichiarate inammissibili dalla Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.