Sentenza del 19/02/2020 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Assenza di norme specifiche per amministratori - Competenza del quantum agli amministratori - Esclusione del controllo di congruità - Entità del TFM - Potere di valutazione della congruità dei limiti massimi di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto nell'esercizio 2013 l'accantonamento di euro 60.000,00 a titolo di TFM per amministratori, in relazione a compensi pari a euro 300.000,00. L'Ufficio, a seguito di controllo contabile, ha emesso avviso di accertamento contestando la deducibilità integrale dell'accantonamento e sostenendo che, in base all'art. 105 TUIR in combinato con l'art. 2120 c.c. (richiamando i criteri per i lavoratori subordinati), la società poteva dedurre solo euro 22.222,00. La contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo l'assenza di una disciplina normativa che determini limiti di entità del TFM per gli amministratori e che l'ammontare sia rimesso alla delibera assembleare.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha accolto il ricorso della società e compensato le spese. L'Ufficio ha appellato. In sede di appello la Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che non esista norma tributaria che fissi un importo massimo deducibile per i compensi o per il TFM degli amministratori e che la determinazione del quantum sia competenza aziendale (delibera assembleare). È stato escluso il potere dell'Ufficio di valutare la congruità dei limiti massimi di spesa in assenza di norme specifiche. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 105 TUIR
L'Ufficio lo ha richiamato per sostenere limiti di deducibilità degli accantonamenti, ma la Commissione ha ritenuto che, da solo, non imponga limiti specifici al TFM degli amministratori se non integrato da norme che disciplinino l'entità; pertanto non è applicabile per fissare tetti analoghi a quelli dei lavoratori subordinati senza un riferimento normativo chiaro.
art. 2120 c.c.
Norma civilistica che disciplina il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati. La Commissione ha rilevato che l'art. 2120 c.c. attiene esclusivamente ai lavoratori dipendenti e non stabilisce regole applicabili automaticamente agli amministratori, quindi non può essere usata per fissare limiti di deducibilità del TFM amministratori.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Cassazione è stata richiamata per l'affermazione secondo cui l'inerenza dei compensi attribuiti agli amministratori all'attività d'impresa esclude il controllo di congruità da parte dell'Amministrazione finanziaria; questa linea giurisprudenziale è stata utilizzata per sostenere che la determinazione del quantum compete alle scelte aziendali e alla delibera assembleare.
Massime di principio
- In assenza di una norma fiscale o civilistica che stabilisca limiti specifici, l'entità degli emolumenti e degli accantonamenti per TFM degli amministratori è rimessa alla scelta aziendale e alla delibera assembleare.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi alla delibera assembleare valutando la 'congruità' dei limiti massimi di spesa in mancanza di disposizioni normative che lo autorizzino; tuttavia può verificare l'inerenza e l'effettiva contabilizzazione.
- L'art. 2120 c.c. vale per i lavoratori subordinati e non può automaticamente essere esteso agli amministratori per fissare limiti al TFM, salvo che non intervengano norme o tabelle specifiche che regolino diversamente.
- Pur essendo libera la determinazione del compenso e del relativo TFM, è prudente che la società documenti la delibera assembleare, i criteri adottati (proporzionalità, coerenza con la politica retributiva, comparazioni di mercato) e le motivazioni economiche per ridurre il rischio di contestazioni basate su abuso del diritto o mancanza di inerenza.
- In ipotesi di importi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta o agli interessi societari, possono comunque entrare in gioco altri istituti (es. responsabilità degli amministratori, abuso del diritto, simulazione) e la documentazione societaria diventa essenziale.
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